Ordinanza n. 82/1977
Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55legge 35/1974
usata come parametro
citata
- art. 12-bisApprovazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 36Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 55Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, primo
comma, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa
della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promosso con
ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal pretore di Orbetello nel
procedimento penale a carico di Anelido Minori, iscritta al n. 232 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 125 del 12 maggio 1976.
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Nicola Reale.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 novembre 1975 nel corso di
procedimento penale a carico di Minori Anelido (imputato delle
contravvenzioni previste dagli artt. 12 bis e 36 del t.u. delle leggi
sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, entrambe punite
esclusivamente con la pena dell'ammenda), il pretore di Orbetello ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della
legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, avente ad oggetto la
difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria;
che detta legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato
passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u sulla caccia
prevede quali reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di
carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere
applicazione tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle
richiamate dalla presente legge";
che quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di
illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 25:
secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.
Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in
vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio
delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai
sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzioni
amministrative pecuniarie tutte le violazioni per le quali è comminata
soltanto la pena dell'ammenda, ivi comprese quelle previste dal t.u.
delle leggi sulla caccia e, tra queste, le violazioni il cui
accertamento è devoluto al giudice a quo;
che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice
per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua
dello jus superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Orbetello.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte