Art. 55
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 55 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 55 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
5 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - ZONE DI RIPOPOLAZIONE E CATTURA - AUTOMATICA COSTITUZIONE DI RISERVA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA LIMITATA AGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE DELLA FEDERAZIONE COSTITUITA NELLA ZONA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Sono costituzionalmente illegittime le norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939 n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perche' essendo stato dichiarato non conforme alla costituzione il sistema posto dal testo unico della caccia, in virtu' del quale l'esercizio dell'attivita' venatoria e' condizionato all'obbligatoria iscrizione alla Federazione della caccia, l'autorizzazione all'esercizio di siffatte attivita' consentita, nel caso in esame, soltanto agli iscritti alla sezione o alle sezioni della Federazione costituite nella zona, si risolve in una disparita' di trattamento a danno di coloro che sono muniti di licenza di caccia e non sono iscritti alle sezioni della Federazione e, quindi, in una patente violazione dell'art. 3 della Costituzione. - S. nn. 69/1962 e 71/1963.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965. GASPARE AMB…
ECLI:IT:COST:1965:33 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art55 · fonte su Normattiva