Ordinanza n. 82/1980
Altra decisione · depositata il 11/06/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 24/1979
- art. 3d.P.R. 24/1979
- art. 58legge 765/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58,
quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore
aggiunto) promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Mantova e dalla Commissione tributaria di primo grado
di Livorno, rispettivamente in data 4 novembre 1978 e 30 gennaio 1979
sui ricorsi proposti dalla Soc.n.c. Mantovana Carni e da Lulli Romano,
iscritte ai nn. 629 e 723 del registro ordinanze 1979 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 318 e 353 del 1979.
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che nei giudizi in epigrafe, con le ordinanze ivi
indicate, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58,
quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (recante "Istituzione
dell'imposta sul valore aggiunto"), nella parte in cui non prevede la
possibilità di definizione in via breve per le violazioni che non
siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art.
52 dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972.
Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale promossi
richiedono un'unica trattazione, stante l'unitarietà dell'oggetto;
Ritenuto che perciò essi debbono essere riuniti;
Considerato che - come già rilevato da questa Corte con le
ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 - gli artt. 1 e 3 del d.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24 (recante "Disposizioni integrative e correttive
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in
attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765,
riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto alla normativa comunitaria") hanno interamente mutato il testo
dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con effetto
retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione
amministrativa in materia di violazione della normativa sull'IVA;
Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario - in
conformità di quanto già statuito da questa Corte con le ordinanze n.
22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame - che i
giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte,
tenendo conto della suddetta nuova normativa e che occorre quindi
disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte