Ordinanza n. 82/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 106d.P.R. 616/1977
- art. 1legge 382/1975
usata come parametro
citata
- art. 2d.P.R. 8/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9
legge regionale Emilia-Romagna 24 marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento
delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di
urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata,
nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22
ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione per pubblica
utilità"); art. 2, comma primo legge regionale Sicilia 10 agosto 1978,
n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento
e la semplificazione delle relative procedure"); art. 106, ultimo
comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 novembre 1983 dal T.A.R. per
l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da s.n.c. "La Ferrarese" contro
Comune di Ferrara ed altra iscritta al n. 178 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis
dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 dal pretore di Barrafranca
nel procedimento civile vertente tra Faraci Giuseppe e Comune di
Barrafranca iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 23 febbraio 1985 dal T.A.R. per il Piemonte
sul ricorso proposto da Roccati Albertina ed altri contro Comune di
Torino iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985;
4) ordinanza emessa il 23 febbraio 1985 dal T.A.R. per il Piemonte
sul ricorso proposto da Casalegno Luigi contro Comune di Torino
iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione della s.n.c. "La Ferrarese" nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che con ordinanza 17 novembre 1983 il T.A.R. per
l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia- Romagna 24 maggio 1975,
n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure
in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazione
per pubblica utilità") in riferimento all'art. 97 Cost.;
che il Pretore di Barrafranca, con ordinanza 20 dicembre 1984, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
primo, della legge regionale della Sicilia 10 agosto 1978, n. 35
("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt.
42 e 97 Cost.;
che con ordinanza 23 febbraio 1985 il T.A.R. per il Piemonte ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 106,
ultimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), in
riferimento all'art. 97 Cost.;
che in dette ordinanze si deduce l'illegittimità costituzionale
delle norme impugnate in quanto esse, attribuendo ai comuni le
competenze ad esercitare funzioni amministrative in materia
espropriativa per le opere di loro spettanza, non garantirebbero la
proprietà privata e l'imparzialità dell'azione amministrativa,
essendo i comuni promotori e beneficiari dei procedimenti
espropriativi;
ritenuto che, trattandosi di questioni analoghe, anche se afferenti
a norme di leggi diverse, i giudizi vanno riuniti;
considerato che questioni in tutto consimili sono state dichiarate
non fondate e manifestamente infondate con le sentenze nn. 355 del 1985
e 319 del 1983, nonché con le ordinanze nn. 42, 71, 158 del 1984 e 267
del 1985 e non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre a
discostarsi da tali decisioni;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 24
marzo 1975, n. 18 ("Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove
procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori
pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di
espropriazione per pubblica utilità"), dell'art. 2, secondo comma,
della legge regionale della Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme
in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure"), dell'art. 106, ultimo
comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"), sollevate con le
ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte