Ordinanza n. 82/1987
Altra decisione · depositata il 27/03/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 121 e 122
d.l. Presidente della regione Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6,
convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 (ordinamento
amministrativo degli enti locali nella regione sici- liana), promosso
con ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte dei conti Sezione
giurisdiziona - le per la regione Sicilia - sul ricorso proposto da
Testuzza Giuseppe ed altra c/ Ente ospedaliero SS. Salvatore di
Mistretta, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'anno
1981;
Visto l'atto di costituzione della regione Sicilia;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale degli artt. 121 e 122 del
d.lgs. Pres. Reg. Sic. 29 ottobre 1955, n. 6 (ordinamento degli enti
locali siciliani), convalidato con l. reg. Sic. 15 novembre 1963, n.
16, in riferimento agli artt. 3, 103, secondo comma, e 108, primo
comma, Cost., sotto il profilo che le disposizioni in tema di
controllo sui conti degli enti ospedalieri della Sicilia prevedono un
sistema di controllo analogo a quello descritto dalle norme censurate
e tale da rendere meramente eventuale l'esercizio della giurisdizione
contabile da parte della Corte dei conti;
Considerato che con l. 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti
ospedalieri sono stati soppressi e che con legge reg. Sic. 12 agosto
1980, n. 87, sono state istituite le unità sanitarie locali;
che con le successive leggi regionali 18 aprile 1981, n. 69, 23
dicembre 1985, n. 52 e 22 aprile 1986, n. 20 (approvata il 13 marzo
1986) sono state precisate le attribuzioni degli organi delle
uu.ss.ll. e che è stato altresì disciplinato il rendiconto generale
ed il relativo procedimento di controllo (attraverso la trasmissione
alla commissione provinciale di controllo, dopo il parere della
Giunta regionale e l'approvazione da parte dell'Assemblea generale);
che si rende di conseguenza necessario che il giudice a quo
riesamini la rilevanza della proposta questione alla luce della
normativa sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte