Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1991 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 15legge 10/1977

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo

comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la

edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 14-28

giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania

sul ricorso proposto da Nani Vincenzo ed altra contro il Comune di

Napoli, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la

Campania, con ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989, ha sollevato, in

riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella

parte in cui prevede l'acquisizione gratuita dell'area sulla quale

insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del

comune;

che, secondo il giudice remittente, mentre l'acquisizione

dell'opera abusiva rientrerebbe senz'altro "in una logica

sanzionatoria", in quanto "si tratta di determinare, nel titolare

dell'illecito compiuto la perdita dello stesso prodotto", non

altrettanto potrebbe dirsi per l'acquisizione dell'area, non

vedendosi "come quest'ultima possa rientrare nella detta logica",

atteso che "la costruzione ha una sua individualità giuridica che

non necessariamente si confonde con la individualità giuridica del

suolo";

che, comunque, l'acquisizione dell'area sarebbe preordinata,

secondo la norma che si impugna, all'utilizzazione del bene a fini

pubblici, così da porsi "decisamente al di fuori del rapporto

illiceità-sanzione", restando "quindi priva di un collegamento che

la rende ragionevole";

che tale norma si troverebbe, pertanto, in contrasto con l'art.

42, terzo comma, della Costituzione, poiché configurerebbe

un'espropriazione per pubblica utilità senza indennizzo;

che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

considerato che l'acquisizione, a titolo gratuito, dell'area

sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio

indisponibile del comune rappresenta la reazione dell'ordinamento al

duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in

totale difformità od in assenza della concessione e, poi, non

adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato

dal sindaco;

che, di regola, l'ordinamento reagisce, oltre che sulle cose

costituenti il "prodotto" dell'illecito, anche su quelle

strumentalmente utilizzate per commetterlo;

che, quindi, l'acquisizione gratuita dell'area, ove non si sia

adempiuto l'obbligo di demolizione, ha certamente natura

sanzionatoria e che tale natura non muta solo perché il legislatore

predetermina l'utilizzazione del bene acquisito "a fini pubblici,

compresi quelli di edilizia residenziale";

che, alla stregua delle suddette considerazioni, l'istituto di

cui all'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non

può essere qualificato espropriazione, cosicché la questione va

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio

1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in

riferimento all'art. 42 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte