Ordinanza n. 82/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo
comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la
edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 14-28
giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania
sul ricorso proposto da Nani Vincenzo ed altra contro il Comune di
Napoli, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, con ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989, ha sollevato, in
riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella
parte in cui prevede l'acquisizione gratuita dell'area sulla quale
insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del
comune;
che, secondo il giudice remittente, mentre l'acquisizione
dell'opera abusiva rientrerebbe senz'altro "in una logica
sanzionatoria", in quanto "si tratta di determinare, nel titolare
dell'illecito compiuto la perdita dello stesso prodotto", non
altrettanto potrebbe dirsi per l'acquisizione dell'area, non
vedendosi "come quest'ultima possa rientrare nella detta logica",
atteso che "la costruzione ha una sua individualità giuridica che
non necessariamente si confonde con la individualità giuridica del
suolo";
che, comunque, l'acquisizione dell'area sarebbe preordinata,
secondo la norma che si impugna, all'utilizzazione del bene a fini
pubblici, così da porsi "decisamente al di fuori del rapporto
illiceità-sanzione", restando "quindi priva di un collegamento che
la rende ragionevole";
che tale norma si troverebbe, pertanto, in contrasto con l'art.
42, terzo comma, della Costituzione, poiché configurerebbe
un'espropriazione per pubblica utilità senza indennizzo;
che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
considerato che l'acquisizione, a titolo gratuito, dell'area
sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio
indisponibile del comune rappresenta la reazione dell'ordinamento al
duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in
totale difformità od in assenza della concessione e, poi, non
adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato
dal sindaco;
che, di regola, l'ordinamento reagisce, oltre che sulle cose
costituenti il "prodotto" dell'illecito, anche su quelle
strumentalmente utilizzate per commetterlo;
che, quindi, l'acquisizione gratuita dell'area, ove non si sia
adempiuto l'obbligo di demolizione, ha certamente natura
sanzionatoria e che tale natura non muta solo perché il legislatore
predetermina l'utilizzazione del bene acquisito "a fini pubblici,
compresi quelli di edilizia residenziale";
che, alla stregua delle suddette considerazioni, l'istituto di
cui all'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non
può essere qualificato espropriazione, cosicché la questione va
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in
riferimento all'art. 42 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte