Ordinanza n. 82/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051, e
1227, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa
il 7 aprile 1994 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile
vertente tra Gigante Anna, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della figlia minore Melcarne Sara, e l'Amministrazione
provinciale di Lecce, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1994
e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 aprile 1994 il Pretore di
Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043
c.c., "ove interpretato nel senso che l'inerzia colposa della p.a.
atta a creare o non rimuovere situazioni di pericolo non è causa di
responsabilità della stessa, nel caso in cui non si sia in presenza
di una situazione di pericolo insidiosa"; dell'art. 2051 c.c., "ove
interpretato nel senso che non sia applicabile anche alla P.A. per i
beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte
dei cittadini"; e dell'art. 1227, primo comma, c.c., "ove
interpretato nel senso di escludere, in presenza di un'insidia, un
accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del
responsabile";
che, secondo il giudice a quo, l'interpretazione
giurisprudenzialeche esclude la responsabilità della p.a. in caso di
insidia visibile e prevedibile potrebbe fornire un supporto
all'inerzia di quest'ultima in violazione del precetto di buon
andamento;
che, inoltre, non sarebbe richiesta alla p.a. neppure la
dimostrazione che all'origine del pericolo vi siano state circostanze
non tempestivamente evitabili e/o segnalabili, con conseguenti
difficoltà processuali per il danneggiato, tenuto a provare
l'imprevedibilità dell'insidia, mentre, per converso, quest'ultimo
non sarebbe mai riconosciuto come concorrente nella colpa
eventualmente accertata a carico della p.a.;
che, infine, ad avviso del Pretore remittente, i proprietari di
strade private sarebbero gravati da una più marcata responsabilità,
in quanto chiamati a rispondere a titolo di custodia;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione.
Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale, non delle denunziate norme, bensì
dell'interpretazione che di esse verrebbe data in giurisprudenza;
che tale interpretazione egli non fa propria ma, al contrario,
la considera come effetto di deviazione da un corretto procedimento
ermeneutico, comportante la "pratica .. disapplicazione di alcune
norme fondamentali sulla disciplina dell'illecito extracontrattuale",
e non manca poi di osservare - ricordando quanto questa Corte ha più
volte avuto occasione di precisare - che "tra due interpretazioni
d'un testo di legge, l'una conforme e l'altra contrastante con la
Costituzione, deve sempre preferirsi la prima";
che pertanto la prospettazione, essenzialmente ipotetica, appare
articolata come un quesito interpretativo e legata ad una lettura
incompleta della giurisprudenza;
che il giudizio di legittimità costituzionale non può
conseguentemente essere ammesso;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte