Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Incidente stradale coinvolgente un veicolo e un animale - Azione ex art. 2052 del conducente, proprietario o terzo trasportato sul veicolo - Oneri di allegazione e prova - Contenuto - Riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Presupposti.
In caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il danneggiato (conducente o proprietario o terzo trasportato sul veicolo) che agisce, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve deve allegare e provare l'esatta e completa dinamica dell'incidente, vale a dire sia il comportamento dell'animale sia la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, in quanto entrambi indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso - in via esclusiva o quantomeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma l, c.c. - al comportamento dell'animale e la misura dell'eventuale concorso, non potendo la domanda risarcitoria trovare accoglimento, neppure parziale, in mancanza della dimostrazione che il comportamento dell'animale sia stato causa, quantomeno concorrente, dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 2526/2026Sez. 3Rv. 677844-01
Riguarda ancheart. 2052 Codice civileart. 2054 Codice civile
Precedenti: 665057-01, 671568-01, 667405-01
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Giostra autoscontro - Onere della prova gravante sul gestore - Contenuto - Mancanza di dispositivi di sicurezza - Omissione qualificata - Sussistenza - Condotta imprudente del genitore - Concorso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Presupposti. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in 69 <!-- pag. 70 --> condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.
Cass. civ. n. 2352/2026Sez. 3Rv. 677825-01
Riguarda ancheart. 2050 Codice civileart. 41 Codice penaleart. 2048 Codice civile
Precedenti: 674771-01
RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Condotta colposa della vittima - Criteri di valutazione - Percepibilità della condizione di pericolo connessa alla cosa - Rilevanza - Fattispecie.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa in presenza di un comportamento colposo del danneggiato, da valutarsi in relazione alla possibilità, per quest'ultimo, di avvedersi della condizione di intrinseca pericolosità posseduta dalla cosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ascritto integralmente alla vittima la responsabilità per la caduta occorsale nell'atto di attraversare una strada ghiacciata, ritenendo irrilevante la circostanza che i marciapiedi fossero impraticabili in quanto ingombri di accumuli di neve, sul presupposto della comprovata percezione della situazione di pericolo, che avrebbe dovuto indurre la ricorrente a valutare l'adozione di ogni altro contegno possibile, financo quello di non procedere all'attraversamento).
Cass. civ. n. 30141/2025Sez. 3Rv. 677059-01
Riguarda ancheart. 2051 Codice civile
Precedenti: 674295-01, 665084-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, prima parte, c.c.- Causalità materiale - Accertamento - Criteri ex art. 41 c.p. - Art. 1227, comma 2, c.c. - Ambito di applicazione - Causalità giuridica.
Il concorso del fatto colposo del danneggiato - rilevante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., in termini di causalità materiale - dev'essere accertato sulla base del criterio disciplinato dall'art. 41 c.p., mentre la disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversa ipotesi - afferente al piano della causalità giuridica - in cui il danneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell'evento, ne abbia aggravato le conseguenze.
Cass. civ. n. 26798/2025Sez. 3Rv. 676790-01
Riguarda ancheart. 41 Codice penale
Precedenti: 665185-01, 656688-01, 663010-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Vittima minorenne - Concorso causale ex art. 1227, comma 1, c.c. - Riduzione proporzionale del danno iure proprio dei genitori - Applicabilità - Culpa in educando o in vigilando - Ulteriore riduzione del risarcimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c. (Principio affermato in relazione al risarcimento invocato iure proprio dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenne, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo).
Cass. civ. n. 26798/2025Sez. 3Rv. 676790-02
Riguarda ancheart. 2048 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 643137-01, 671251-01, 656897-01, 633071-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - PER FATTO DEGLI AUSILIARI Concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. - Responsabilità per fatto degli ausiliari - Applicabilità - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di coloro della cui opera si sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione, è applicabile anche alle ipotesi in cui venga dedotto un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., per accertare il quale occorre, quindi, fare riferimento anche alle condotte tenute dagli ausiliari dello stesso nel compimento delle attività collegate all'esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla sottrazione di contante, da parte del dipendente di una banca, da una cassaforte che era stata lasciata aperta da altro operatore, aveva escluso la corresponsabilità della banca e del suo direttore, per non aver interdetto all'autore del furto l'accesso alla cassaforte, pur avendogli inibito lo svolgimento di operazioni comportanti maneggio di denaro, tenuto conto altresì della circostanza che egli era stato già condannato per appropriazione indebita presso una delle filiali della medesima banca, oltre che radiato dall'albo dei promotori finanziari). 110 <!-- pag. 111 -->
Cass. civ. n. 26575/2025Sez. LRv. 676769-01
Riguarda ancheart. 1228 Codice civileart. 2048 Codice civileart. 2049 Codice civile
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Conducente sotto effetto di alcool o sostanze eccitanti - Consapevolezza del trasportato - Art. 13 Direttiva 2009/103/CE - Esclusione del diritto alla tutela assicurativa - Insussistenza - Esposizione volontaria al rischio - Incidenza nell'eziologia dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcool o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE, costituisce un'esposizione volontaria al rischio, come tale idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto, nella misura del 30%, una cooperazione colposa del danneggiato il quale, 237 <!-- pag. 238 --> consapevole dello stato di ebbrezza del conducente per aver condiviso il consumo di alcolici, aveva accettato di farsi trasportare sull'autovettura).
Cass. civ. n. 21896/2025Sez. 3Rv. 675733-02
Riguarda ancheart. 2054 Codice civileart. 141 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 666964-01, 672582-01, 631111-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Accertamento rimesso al giudice - Individuazione - Distinzione tra i piani della causalità materiale e di quella giuridica - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario. 106 <!-- pag. 107 -->
Cass. civ. n. 17006/2025Sez. 3Rv. 675821-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1225 Codice civileart. 41 Codice penale
Precedenti: 618882-01, 673113-01, 667589-01, 665955-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Accertamento e stima del danno nella sua interezza - Necessità - Successive variazioni equitative - Rigetto della domanda senza preventivo accertamento del danno - Inammissibilità - Fattispecie.
Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro).
Cass. civ. n. 16604/2025Sez. 3Rv. 675326-02
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 1223 Codice civile
Precedenti: 634401-01, 670107-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Possibilità per il danneggiato di reimpiego delle residue forze in altro lavoro - Rilevanza - Inerzia del danneggiato - Condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c. - Condizioni.
Nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali, il giudice deve tenere conto della possibilità del danneggiato di reimpiegare le residue forze lavorative in altra occupazione, confacente alle sue attitudini e compatibile con le sue condizioni di salute; peraltro, l'inerzia nella ricerca di un'ulteriore attività lavorativa costituisce condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., ove ricorrano tutti i presupposti sostanziali (condotta colposa della vittima, nesso di causa tra colpa ed aggravamento del danno) e processuali (eccezione di parte) richiesti da tale norma.
Cass. civ. n. 16604/2025Sez. 3Rv. 675326-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 649740-01, 648304-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 1 della l. n. 210 del 1992 - Mancata percezione per decadenza ex art. 3 della l. n. 210 del 1992 - Detrazione dal risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto ex art. 1227, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile.
Cass. civ. n. 15963/2025Sez. LRv. 675597-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 3 legge 210/1992
Precedenti: 664448-02, 652554-01
RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE Attività pericolosa - Rilevanza della condotta del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Necessaria valutazione della natura e pericolosità dell'attività - Risarcimento dei danni da fumo attivo - Configurabilità del concorso di colpa del consumatore fumatore - Conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici - Necessità - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 234 <!-- pag. 235 --> 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
Cass. civ. n. 13844/2025Sez. 3Rv. 674771-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2050 Codice civileart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 665056-01, 656688-01, 621061-01, 646469-01
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità dell'intermediario finanziario - Condotte agevolatrici del danneggiato caratterizzate da anomalia - Valutazione del giudice - Conseguenze - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).
Cass. civ. n. 11240/2025Sez. 1Rv. 674523-01
Riguarda ancheart. 2049 Codice civileart. 31 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Precedenti: 631111-01, 672891-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente - Assenza di specifiche richieste del medico - Inadeguato presidio operatorio - Onere del paziente di riferire le più gravi patologie di cui abbia sofferto - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di responsabilità medica, il paziente che, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio).
Cass. civ. n. 11180/2025Sez. 3Rv. 674659-01
Riguarda ancheart. 32 Costituzioneart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 659788-01
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Formazione del giudicato interno - Conseguenze - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
Il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio anche in appello (così come in sede di rinvio), fermo restando il limite del giudicato interno, sicché, qualora sulla questione vi sia stata una statuizione di primo grado, il giudice di secondo grado può pronunciarsi solo se la decisione gli sia stata devoluta mediante l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di ravvisare l'avvenuta eventuale formazione del giudicato interno sulle questioni concernenti l'esistenza dell'illecito commesso dall'ente locale e l'entità delle relative conseguenze dannose, in relazione alla compromissione delle capacità edificatorie del terreno di proprietà degli originari attori, atteso che tali questioni erano state costantemente devolute, dapprima al giudice d'appello, e poi al giudice di legittimità, e quindi al giudice del rinvio, mediante le impugnazioni proposte dalle parti).
Cass. civ. n. 11138/2025Sez. 3Rv. 674658-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 672543-01, 649740-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).