Ordinanza n. 82/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 30Costituzione
- art. 31Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 2000 dal tribunale
di Torino sul ricorso proposto da Vittorio Grimaldi ed altre,
iscritta al n. 622 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Torino
ha proposto, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui - disciplinando
le condizioni per l'adozione di persone maggiori di età - non
consente al giudice competente, in presenza di validi motivi e/o
circostanze eccezionali, di ridurre l'intervallo di diciotto anni di
età che deve intercorrere fra adottanti e adottando, pur quando la
differenza di età rimanga in concreto ricompresa in quella di solito
intercorrente fra genitori e figli;
che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento
promosso da una coppia di coniugi che - avendo già adottato una
minorenne ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, ed avendo
altresì ottenuto l'affiliazione del fratello naturale di costei,
ormai maggiorenne - intendevano adottarlo, secondo il regime
dell'adozione ordinaria;
che il giudice rimettente - rilevato che all'accoglimento
della domanda di adozione ostava la mancanza di una differenza di
età fra adottanti e adottando di almeno diciotto anni, quale
prevista dall'art. 291 del codice civile - ha ritenuto
l'irragionevolezza dell'inderogabilità di tale limite, dettato dal
principio dell'imitatio naturae ove, come nella specie, ne derivi il
sacrificio di diritti inviolabili della persona umana
costituzionalmente garantiti, con conseguente violazione degli
indicati articoli della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della
questione.
Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice
civile, nella parte relativa ai limiti di età in tema di adozione di
maggiorenni, proposta sotto il profilo dell'asserita irragionevole
disparità di trattamento rispetto ai corrispondenti limiti previsti
per l'adozione dei minori dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ed ha
ritenuto a tal fine determinante la differenza di struttura, di
funzione e di effetti tra i due tipi di adozione (sentenze n. 89 del
1993 e n. 500 del 2000);
che l'incomparabilità tra siffatti due tipi è riconosciuta
dallo stesso giudice rimettente, il quale pone infatti la questione
in termini diversi, in particolare rilevando: a) che l'adozione dei
maggiorenni si è rivelata idonea a soddisfare nuove esigenze
socialmente apprezzabili e meritevoli di tutela, come quella di dare
veste giuridica al rapporto personale e affettivo; b) che a questa
esigenza si ricollega l'aspirazione alla costituzione di un "legame
giuridico familiare"; c) che nella specie i coniugi istanti - che
hanno accolto due figli nati dagli stessi genitori naturali, adottato
la sorella minorenne ai sensi della legge n. 184 del 1983 ed
affiliato il fratello maggiorenne - mirano, con l'adozione ordinaria
di quest'ultimo, all'instaurazione dello stato giuridico di fratelli
tra il maggiorenne adottando (già affiliato) e la minorenne (già
adottata con adozione legittimante); d) che l'assoluta
inderogabilità della differenza di almeno diciotto anni fra
adottanti e adottato maggiore di età, "quando sussistano gravi
motivi e circostanze eccezionali concernenti i diritti inviolabili
della persona umana attinenti alla sua identità personale ed al
riconoscimento giuridico dei legami familiari naturali (di sangue)
esistenti nella realtà" viola gli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale deve essere
quindi esaminata sotto il solo profilo dell'irragionevolezza
intrinseca della norma impugnata, rimanendo estraneo al tema ogni
profilo concernente la possibilità di estendere all'adozione
ordinaria aspetti della disciplina dell'adozione legittimante assunta
come tertium comparationis;
che la tesi dell'irragionevolezza intrinseca poggia sul
presupposto interpretativo secondo cui l'adozione ordinaria
consentirebbe la costituzione di un "legame giuridico familiare" in
particolare fra il maggiorenne adottato ed i figli degli adottanti;
che tale presupposto - peraltro affermato apoditticamente -
è palesemente erroneo, perché l'art. 300, secondo comma, del codice
civile afferma, in senso esattamente contrario, che l'adozione
(ordinaria) "non induce alcun rapporto civile [...] tra l'adottato e
i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge"
(delle quali comunque il giudice rimettente non parla), e - sotto
altro aspetto - l'art. 567, secondo comma, dello stesso codice
precisa che "i figli adottivi sono estranei alla successione dei
parenti dell'adottante";
che l'erroneità del presupposto su cui riposa
l'interpretazione data alla norma impugnata dal giudice rimettente
inficia radicalmente le valutazioni da lui svolte circa i rapporti
fra la disciplina dell'adozione dei maggiorenni posta dalla norma
stessa ed i parametri costituzionali ritenuti violati, con
conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della
Costituzione, dal tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte