Ordinanza n. 837/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile
1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui ricorsi
riuniti proposti da Giordani Gianfranco ed altri contro il
Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia ed altro, iscritta al n.
729 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia
Romagna, con ordinanza in data 22 aprile 1980, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
nella parte in cui esclude la possibilità del riscatto, ai fini
della pensione statale, dei periodi corrispondenti alla durata dei
corsi di perfezionamento per l'ammissione ai quali sia richiesto il
diploma di scuola media superiore, e che si concludano con il
conseguimento di un diploma di specializzazione necessario per
l'ammissione in servizio;
che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata, limitando il
riconoscimento del diritto al riscatto dei periodi corrispondenti
alla frequenza di corsi alla sola ipotesi in cui si tratti di studi
universitati o post-universitari di perfezionamento, dà luogo ad una
ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei corsi per
l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola media
superiore, in contrasto con la ratio della legge, che correla il
riscatto al periodo di studio successivo all'istruzione secondaria,
ritenuto indispensabile per la preparazione professionale
dell'impiegato;
Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee
e che, pertanto, la considerata diversità di disciplina non
costituisce irragionevole disparità di trattamento;
che, invero, in relazione alla diversità degli studi
universitari o post-universitari rispetto a quelli cui si riferisce
l'ordinanza di rimessione, ben può giustificarsi la scelta
discrezionale, operata dal legislatore, di limitare la facoltà di
riscatto soltanto ai primi;
che, del resto, la Corte ha più volte affermato il principio
secondo cui le disposizioni legislative che contengono agevolazioni e
benefici di qualsiasi specie hanno palese carattere derogatorio, e
costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto
spetta di valutare e decidere in ordine all' an, al quantum e ad ogni
altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette
agevolazioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:837 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte