Ordinanza n. 838/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 2411/1937
- art. 1legge 886/1938
- art. 1legge 523/1954
- art. 67r.d. 680/1938
- art. 1r.d. 2411/1937
- art. 1legge 550/1961
- art. 113legge 523/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di
quiescenza spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali delle
categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di
mobilitazione), convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886,
dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme
modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla
valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi
dai militari delle categorie in congedo delle forze armate),
dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai
fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi
resi allo Stato con quelli prestati presso gli enti locali),
dell'art. 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato), e dell'art. 67, lett. f, del r.d. 3
marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli Enti locali), promossi con ordinanze
emesse il 16 novembre 1972 e il 5 novembre 1980 dalla Corte dei Conti
- Sezione III giurisdizionale - sui ricorsi proposti da Ricci
Ricciotti Pietro e da Sabena Irene, iscritte al n. 78 del registro
ordinanze 1981 e al n. 196 del registro ordinanze 1983 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 dell'anno 1981 e n.
225 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza del 16 novembre 1972 (R.O. n. 78/81),
la Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale, nel giudizio proposto
da Ricci Ricciotti Pietro, diretto ad ottenere la valutazione, ai
fini della pensione, del servizio prestato come ufficiale di
complemento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2411, conv.
in legge 17 maggio 1938, n. 886, nella parte in cui dispone che non
sono utili, ai fini suddetti, i servizi resi a domanda o con il
consenso degli interessati e, in ogni caso, quelli non obbligatori ai
sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, salvo che si tratti di
servizi prestati volontariamente presso unità mobilitate in caso di
guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale, in
riferimento all'art. 36 Cost., che sancisce il diritto alla pensione
quale retribuzione differita;
che, in via subordinata, lo stesso giudice ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 27 giugno 1961, n. 550, in riferimento all'art. 3 Cost.,
per la disparità di trattamento che si crea tra gli stessi
dipendenti statali, secondo che cessino dall'impiego come civili o
come militari;
che, con ordinanza del 5 novembre 1980 (R.O. n. 196/83), la
stessa Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Irene Sabena quale
vedova di Riva Giacomo, dipendente comunale, diretto ad ottenere la
computabilità nel servizio utile ai fini della pensione del servizio
militare prestato dal de cuius e non riscattato dallo stesso, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge
22 giugno 1954, n. 523, e art. 113, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092,
in quanto non prevedono la ricongiunzione, a carico dello Stato, di
tutti i servizi dei militari non di carriera con quelli resi con
iscrizione alla Cassa di previdenza amministrata dal Ministero del
Tesoro, nonché dell'art. 67, lett. f, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, che
dispone il riscatto oneroso dei servizi medesimi, in riferimento
all'art. 36 Cost., che riconosce alla pensione carattere di
retribuzione differita, e all'art. 3 Cost., per la disparità di
trattamento che si verifica in danno del personale militare rispetto
agli altri lavoratori;
che nel giudizio si è costituita l'Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione;
che i due giudizi, siccome propongono questioni strettamente
connesse, possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza;
Considerato che è rimessa alla discrezione del legislatore la
determinazione delle modalità e dei tempi del ricongiungimento, ai
fini della pensione, di periodi di servizio prestato presso enti ed
amministrazioni diversi, specie se importa aggravi di bilancio,
perché alcuni di essi risultano essere privi di copertura
previdenziale;
che tra queste modalità è da ricomprendersi il previsto
riscatto a cura dello stesso interessato;
che spetta anche allo stesso legislatore la parificazione
graduale delle varie situazioni che si verificano per i lavoratori,
il che è avvenuto a mezzo di varie disposizioni succedutesi nel
tempo, e che siffatta gradualità è tanto più ragionevole quanto
più gli interventi perequativi comportano rilevanti oneri economici
per lo Stato;
che gli oneri imposti dal legislatore a determinate categorie di
lavoratori (per es. riscatto del servizio militare) non contrasta con
il principio costituzionale della corrispondenza della pensione quale
retribuzione differita e proporzionata alla qualità ed alla quantita
di lavoro;
che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, del r.d.l. 30 dicembre 1937, n. 2411 (Trattamento di
quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle
categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di
mobilitazione), conv. in legge 17 maggio 1938, n. 886, 1, secondo
comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme modificative ed
integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai
fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari
delle categorie in congedo delle forze armate), 1 della legge 22
giugno 1954, n. 523 (Ricongiunzione ai fini del trattamento di
quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli
prestati presso gli enti locali), 113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e 67, lett.
f, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte dei
Conti con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:838 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte