Ordinanza n. 84/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 17Costituzione
- art. 2r.d. 289/1930
citata
- art. 18r.d. 289/1930
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.
delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,
promosso con l'ordinanza 18 giugno 1956 del Pretore di Firenze, emessa
nel procedimento penale a carico di Petrini Lido, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed
iscritta al n. 244 del Registro ordinanze 1956.
Vista la memoria depositata in cancelleria il 24 maggio 1957
dall'avvocato Giacomo Rosapepe nell'interesse del Petrini.
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata del Pretore di Firenze
veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale
dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in riferimento al disposto
dell'art. 17 della Costituzione;
che dall'ordinanza stessa risulta che la riunione, in occasione
della quale fu elevata imputazione a carico di Petrini Lido venne
tenuta in luogo aperto al pubblico.
Considerato che questa Corte ha già avuto occasione di prendere in
esame la questione sollevata e con la propria sentenza 19 giugno 1956,
n. 9, confermata con successive pronuncie, ebbe a dichiarare non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del
T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione
penale per il mancato preavviso all'autorità competente per le
riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la
detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le
quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione, non
è richiesto preavviso;
che non può essere accolta la richiesta della difesa del Petrini
che propone l'esame della sollevata questione di legittimità
costituzionale non soltanto in relazione all'art. 18 del T.U. delle
leggi di p. s. in riferimento al disposto dell'art. 17 della
Costituzione, ma anche in relazione all'art. 2 del R. D. 28 febbraio
1930, n. 289, circa il compimento di funzioni religiose dei culti
acattolici, in quanto questa Corte deve esaminare la questione
propostale nei limiti in cui essa è stata precisata nell'ordinanza di
rinvio; d'altra parte giova, in proposito, osservare che con recente
sentenza, dell'8 maggio 1957, n. 45, la Corte ha ritenuto il carattere
generale della norma dell'art. 17 della Costituzione e la sua
riferibilità ad ogni specie di riunione, comprese quelle a carattere
religioso;
che, non sussistendo ragioni in contrario, le richiamate pronuncie
della Corte vanno pienamente confermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di
Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte