Ordinanza n. 84/1977
Altra decisione · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55legge 35/1974
usata come parametro
citata
- art. 1Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 12Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 14Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 55Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma
primo, della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa
della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promosso con
ordinanza emessa il 21 novembre 1974 dal pretore di Massa Marittima,
nel procedimento penale a carico di Eros Bastianini, iscritta al n. 13
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975.
Visto l'atto d'intervento della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito l'avv. Enzo Cheli per la Regione Toscana.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 novembre 1974 nel corso di
procedimento penale a carico di Bastianini Eros (imputato delle
contravvenzioni previste dagli artt. 1 e 12, 1 e 14 del t.u. delle
leggi sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, entrambe
punite esclusivamente con la pena dell'ammenda), il pretore di Massa
Marittima ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 55 della legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35,
avente ad oggetto la difesa della fauna e la regolamentazione
dell'attività venatoria;
che detta legge, dopo aver in molte sue disposizioni dichiarato
passibili di sanzioni amministrative infrazioni che il t.u. sulla
caccia prevede quali reati e, in conseguenza, colpisce con sanzioni di
carattere penale, dispone nel suddetto art. 55 che "cessano di avere
applicazione tutte le norme di legge statali ad eccezione di quelle
richiamate dalla presente legge";
che quest'ultima norma, secondo il pretore, sarebbe viziata di
illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 25,
secondo comma, e 117 della Costituzione.
Considerato che, nel corso del presente giudizio, è entrata in
vigore la legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema sanzionatorio
delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda), ai
sensi della quale non costituiscono reato e sono soggette a sanzione
amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali è prevista
soltanto la pena dell'ammenda ivi comprese quelle previste dal t.u.
delle leggi sulla caccia e, tra queste, le violazioni il cui
accertamento è devoluto al giudice a quo;
che, pertanto, è il caso di rimettere gli atti al detto giudice
per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua
dello jus superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Massa Marittima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte