Ordinanza n. 84/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 865/1971
- art. 16legge 865/1971
- art. 14legge 10/1977
- art. 14legge 865/1971
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15 e
16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione della
indennità di espropriazione e di occupazione), promossi con ordinanze
emesse dalla Corte d'appello di Genova il 15 e l'8 febbraio e il 10
maggio 1979, rispettivamente iscritte ai nn. 386, 387 e 798 del
registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 189 del 1979 e n. 15 del 1980.
Visti gli atti di costituzione di Firpo G. Battista e Lorenzo e
del Comune di Genova, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 22
ottobre 1971, n.865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernenti
i criteri per la determinazione delle indennità relative ai suoli
edificatori espropriati per pubblica utilità;
Considerato che dette norme sono state dichiarate illegittime con
la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte, ed hanno quindi
cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.);
che con le ordinanze suddette è stata sollevata anche questione di
legittimità dell'art. 15 della legge n. 865 del 1971, come modificato
dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, per la parte in cui, ai fini
della determinazione in sede di gravame della misura dell'indennità di
esproprio dei terreni con destinazione edilizia fa riferimento ai
criteri fissati dalle indicate disposizioni dichiarate illegittime;
che, per la detta parte, il menzionato art. 15 non può più
trovare applicazione, essendo venuta meno la norma base alla quale si
riferiva, ferma ovviamente restando la disciplina dettata per quanto
riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni con
destinazione agricola, così come già posto in evidenza al punto 5
della menzionata sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.
3, 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte