Ordinanza n. 84/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 10/1977
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei
suoli), promosso con ordinanza 16 dicembre 1982 del pretore di Piombino
nel procedimento penale a carico di Galgani Silvana iscritta al n. 82
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 184 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 16 dicembre 1982 (n. 82
del reg. ord. 1983) il pretore di Piombino ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, per preteso contrasto con gli articoli:
a) 3 della Costituzione, in quanto la norma suddetta sottoporrebbe
ad identica pena edittale coloro che, sprovvisti di concessione,
abbiano edificato in contrasto con la normativa edilizia e coloro che,
pure senza avere ottenuto previamente la concessione, abbiano però
edificato in conformità alla suddetta normativa e agli strumenti
urbanistici; si tratterebbe di situazioni obiettivamente diverse
trattate, quoad poenam, dal legislatore alla stessa stregua, e ciò
irrazionalmente;
b) 25 della Costituzione, atteso che la stessa norma conterrebbe
una descrizione della condotta penalmente sanzionata così generica da
rendere difficile l'individuazione del comportamento tipico
astrattamente determinato, con conseguente violazione del principio
della tassatività della normativa penale;
c) 27, primo comma, della Costituzione, in quanto, ferma la
suesposta censura di cui alla precedente lett. b, la norma violerebbe
altresì il principio del carattere personale della responsabilità
penale, atteso che il reato in questione non sarebbe definito dalla
legge, né potrebbe essere definito dall'interprete, in modo univoco,
sicché il reo, in assenza di qualunque altra specificazione idonea a
tipizzare la condotta vietata, non sarebbe in grado di acquisire piena
consapevolezza della rilevanza penale del comportamento posto in
essere.
Considerato che, con riferimento alla prospettata violazione
dell'art. 3 della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte è
consolidata nel ritenere che la configurazione delle fattispecie
criminose e le valutazioni in ordine alla congruenza tra i reati e le
pene sono censurabili in sede di costituzionalità soltanto ove il
legislatore abbia dato luogo a sperequazioni di tale gravità da
risultare palesemente inique (sentenze nn. 1 e 170 del 1982; ordinanza
n. 186 del 1983);
che, nel caso di specie, tale estremo non è ravvisabile, in primo
luogo in quanto rientra nella politica legislativa sottoporre ad
analoga sanzione edittale comportamenti formalmente identici, pur se
diversificabili quanto all'entità del danno sociale che ne scaturisce,
ed anche perché il bene giuridico che la impugnata norma tutela è
anche quello inteso ad ottenere che qualsiasi iniziativa di
fabbricazione edilizia sia previamente vagliata e controllata in sede
amministrativa:
che, in ogni modo, a parte i poteri di graduazione della pena che
spettano istituzionalmente al giudice che, alla stregua dei criteri di
cui all'art. 133 c.p., ben potrà esprimere un giudizio sulla maggiore
o minore gravità del fatto, la legge 24 novembre 1981, n. 689, trova
nel caso di specie, possibilità di applicazione, sicché ben può il
giudicante, in relazione alla fattispecie sottoposta al suo esame,
irrogare, ove del caso, le sanzioni sostitutive ivi previste.
Considerato inoltre, per ciò che concerne la prospettata
violazione dell'art. 25 della Costituzione, che questa Corte, con
giurisprudenza consolidata, ha più volte ribadito che il ricorso ad
espressioni di comune esperienza è consentito, spettando all'opera
ermeneutica del giudice di dare contenuto concreto alle dette
espressioni, e che tale principio ha più volte trovato specifica
applicazione proprio nella materia edilizia (sentenza n. 49 del 1980;
ordinanze nn. 156/1983 e 5/1984);
che, infine, la prospettata violazione dell'art. 27, primo comma,
della Costituzione, si risolve nella stessa censura, vista da
prospettiva diversa, mossa alla norma impugnata con riferimento
all'art. 25 della Costituzione di cui sopra;
che nell'ordinanza non sono prospettati motivi nuovi o diversi,
tali da indurre la Corte a modificare i surricordati precedenti
giurisprudenziali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 153, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 28 gennaio 1977, n.
10, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27,
primo comma, della Costituzione, dal pretore di Piombino, con
l'ordinanza in data 16 dicembre 1982, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte