Ordinanza n. 84/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 29 e
59, n. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle
locazioni di immobili urbani"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 marzo 1980 dal Giudice conciliatore di
Bisceglie, nel procedimento civile vertente tra Gianfrancesco Amedeo
e Di Pierro Michele, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 dell'anno
1980;
2) ordinanza emessa il I aprile 1980 dal Giudice conciliatore di
Lanciano, nel procedimento civile vertente tra La Farciola Felicia ed
altra e Salerno Bruno, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187
dell'anno 1980;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che i Giudici conciliatori di Bisceglie e di Lanciano con
due ordinanze, rispettivamente del 18 marzo e del 1° aprile 1980,
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 29 e 59
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani),
nella parte in cui non prevedono il diritto di recesso del locatore
di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo qualora
il conduttore disponga di altro immobile idoneo alle proprie esigenze
nello stesso Comune o in quello confinante, mentre tale facoltà è
riconosciuta al locatore di un immobile destinato ad uso abitativo;
per il dubbio che tale diversità di trattamento introduca una
discriminazione arbitraria in danno dei proprietari di immobili
destinati ad uso diverso dall'abitazione;
Considerato che per l'identità delle questioni i due giudizi
devono essere riuniti;
che l'ordinanza del Giudice conciliatore di Lanciano (R.O. n.
371/1980) difetta di ogni motivazione sulla rilevanza della questione
prospettata e non contiene, peraltro, alcun cenno alla fattispecie
oggetto del giudizio principale;
che la questione sollevata con l'ordinanza del Giudice
conciliatore di Bisceglie (R.O. n. 296/1980) è irrilevante nel
procedimento a quo, in quanto, una volta che il giudice ha accolto -
come nella specie - la domanda avanzata in via subordinata dal
locatore, di rilascio dell'immobile oggetto del ricorso per
necessità (dovendolo questi destinare ad abitazione del figlio), è
venuta meno la materia stessa del contendere davanti a quel giudice,
a nulla rilevando più in quella sede l'esito della questione di
legittimità costituzionale attinente alla diversa causa petendi
azionata in via principale;
che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, le predette ordinanze devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio
1978, n. 392, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte