Ordinanza n. 84/2000
Altra decisione · depositata il 28/03/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 120Costituzione
- art. 47legge 833/1978
- art. 36d.P.R. 761/1979
- art. 4legge 412/1991
citata
- art. 1legge 419/1998
- art. 13legge 419/1998
- art. 15-quaterd.lgs. 502/1992
- art. 13d.lgs. 502/1992
- art. 1d.lgs. 49/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2,
2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4
(Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale
dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale),
promossi con due ordinanze emesse il 15 luglio 1998 dal Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte sui ricorsi proposti da G. Z.
contro Azienda sanitaria regionale di Chieri n. 8 ed altra e da L. B.
ed altri contro Azienda sanitaria regionale n. 16 di Mondovì - Ceva
ed altra, iscritte ai numeri 672 e 673 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di G. Z., L. B. ed altri nonché
gli atti di costituzione della Regione Piemonte;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi l'avv. Sebastiano Zuccarello per G. Z., L. B. ed altri e
Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.
Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi rispettivamente ad
oggetto l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda sanitaria
regionale del Piemonte n. 8 ha intimato ad un medico veterinario da
essa dipendente la chiusura di un ambulatorio privato, nonché
l'annullamento della nota con cui l'Azienda sanitaria regionale n. 16
del Piemonte ha chiesto ad alcuni medici veterinari da essa
dipendenti informazioni sulla loro attività libero professionale, il
Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con due ordinanze
emesse il 15 luglio 1998, ha sollevato questione di
costituzionalità, nel primo giudizio dell'art. 2 della legge della
Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione
dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici
veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), nel secondo
degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della stessa legge, in relazione
agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;
che, ad avviso del collegio, le disposizioni impugnate
disciplinano la libera professione dei medici veterinari del Servizio
Sanitario Nazionale con modalità così restrittive da impedirne
sostanzialmente l'esercizio, ed appaiono quindi irragionevoli e in
contrasto con il diritto costituzionale al lavoro, con i principi
della legislazione statale e con il diritto dei cittadini di
esercitare in ogni parte del territorio nazionale la loro
professione;
che secondo i giudici a quibus l'art. 2 della legge,
prevedendo il divieto di svolgere, nel territorio dell'azienda
sanitaria di appartenenza, la libera professione sugli "animali
d'affezione", viola gli articoli 4 e 35 della Costituzione, in quanto
"determina un grave affievolimento delle facoltà professionali del
veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze
della struttura sanitaria pubblica", e sovrappone il criterio
territoriale a quello della potenziale situazione di conflitto, che
impone di "procedere alla individuazione in concreto delle situazioni
pregiudizievoli per i fini istituzionali del Servizio sanitario
nazionale";
che l'art. 3 della legge impugnata implica, per i rimettenti,
una analoga "soppressione di ogni possibilità di esercizio della
libera professione", in quanto la consente sugli animali "da reddito"
solo "in caso di carenza di veterinari libero-professionisti", e pone
quindi una preclusione che difetta di "ogni ponderato collegamento
con le esigenze del servizio sanitario pubblico", sicché è
inficiato da vizi che riguardano anche il successivo art. 4, il quale
estende la disciplina degli articoli 2 e 3 all'attività veterinaria
sul "cavallo sportivo", apparendo altresì illegittimo anche
l'art. 1, comma 2 della legge in ragione della sua "connessione" con
la disciplina dei precedenti articoli 2, 3 e 4;
che, ad avviso del Tar, le norme impugnate vulnerano
l'articolo 3 della Costituzione, dato che prima riconoscono, e poi,
contraddittoriamente, restringono fino a vanificare il diritto dei
veterinari pubblici all'esercizio dell'attività
libero-professionale, nonché l'articolo 120 della Costituzione, a
causa dell'indebito limite territoriale che la legge impugnata appone
allo svolgimento della libera professione;
che la legge regionale sarebbe altresì in contrasto con
l'art. 117 della Costituzione, in quanto, in una materia nella quale
"la competenza regionale (...) conserva un ruolo secondario, ovvero
attuativo di principi e norme stabilite a livello statale", essa
violerebbe i principi fondamentali posti dall'art. 47 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale), dall'art. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
e dall'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), i quali stabiliscono
il diritto dei veterinari pubblici dipendenti all'esercizio
dell'attività libero-professionale;
che si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, in
persona del Presidente della Giunta regionale, convenuta in entrambi
i giudizi principali, chiedendo che le questioni di costituzionalità
siano dichiarate inammissibili, in quanto il decreto del Ministro
della sanità 31 luglio 1997 - recante disposizioni sulla "Attività
libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" - conterrebbe
disposizioni di contenuto analogo a quello delle norme impugnate, con
la conseguenza che, anche a seguito di una decisione di
illegittimità costituzionale, esso rimarrebbe comunque in vigore,
facendo "quindi venir meno l'interesse dei ricorrenti
all'impugnativa";
che, secondo la difesa della Regione, le questioni sarebbero
comunque infondate, in quanto le norme impugnate disciplinerebbero la
libera professione dei veterinari pubblici "secondo un criterio non
irragionevole", "finalizzato ad assicurare la migliore funzionalità
del servizio pubblico sanitario", mentre il riferimento all'art. 4
della Costituzione non sarebbe pertinente, poiché detta norma
costituzionale "concerne precipuamente l'accesso al mercato del
lavoro";
che si sono costituiti i ricorrenti nei due giudizi
principali, svolgendo argomentazioni a sostegno dell'accoglimento
delle questioni di costituzionalità e deducendo in particolare che
limiti all'attività libero-professionale dei veterinari pubblici
possono venire disposti soltanto per grave e comprovato pregiudizio
al servizio sanitario nazionale, e che il legislatore regionale non
avrebbe rispettato il principio che essi "devono essere dimensionati
in relazione al tipo di attività svolta nell'ambito della struttura
pubblica, e non anche in riferimento al luogo in cui opera il
veterinario".
Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime
disposizioni di legge in riferimento agli stessi parametri
costituzionali e quindi vanno riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stato
emanato il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), il quale, fra
l'altro, ha stabilito, all'art. 13, una nuova disciplina della
dirigenza medica e delle professioni sanitarie, la quale, come questa
Corte ha rilevato, ha determinato il superamento della "stessa summa
divisio fra regime dei sanitari che svolgono attività c.d.
extramuraria e regime dei sanitari che svolgono attività
intramuraria" (sentenza n. 63 del 2000);
che, in particolare, l'art. 15-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dall'art. 13 dello
stesso decreto legislativo n. 229 del 1999, ha disciplinato, al comma
3, anche il rapporto di lavoro di coloro che erano già alle
dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo, a seguito
della ulteriore modifica introdotta dall'art. 1 del decreto
legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione
per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), che entro
il 14 marzo 2000 "tutti i dirigenti in servizio alla data del
31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale
l'opzione in ordine al rapporto esclusivo", e che anche "in assenza
di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il
rapporto esclusivo", prevedendo altresì, al comma 1, che i dirigenti
sanitari "con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un
nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998,
nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto (...) abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero
professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro
esclusivo";
che, infine, il successivo art. 15-sexies comma 1, dispone
che lo stesso rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, che abbiano
comunicato l'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria, "comporta la totale disponibilità nell'ambito
dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati
programmati e lo svolgimento delle attività professionali di
competenza";
che la predetta sopravvenuta disciplina modifica il quadro
normativo di riferimento considerato dai giudici rimettenti,
cosicché si impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni di
costituzionalità nei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale del Piemonte.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte