Ordinanza n. 841/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 29/1979
- art. 2legge 29/1979
- art. 1legge 29/1979
usata come parametro
citata
- art. 9legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7
febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
lavoratori a fini previdenziali), promossi con n. 2 ordinanze emesse
il 26 novembre 1981 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili
vertenti tra Venieri Marisa e Bortolotti Lina e l'INADEL, iscritte ai
nn. 22 e 23 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 122 e 129 dell'anno 1982;
Visti gli atti di costituzione di Venieri Marisa e Bortolotti
Lina;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza in data 26
novembre 1981 (R.O. n. 22/82), nella causa promossa da Venieri
Marisa, dipendente dell'Ente Ospedali di Bologna, contro l'INADEL per
la corresponsione dell'indennità premio di servizio, negatale per
mancata maturazione degli anni di servizio richiesti dall'art. 2
della legge n. 152/68, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevede la deroga alla norma
suddetta per coloro che si avvalgano della facoltà di ricongiungere
presso le gestioni speciali di cui agli artt. 1 e 2 della stessa
legge n. 29/79 periodi di assicurazione presso la CPDEL che non
abbiano dato luogo a pensione;
che, a sostegno della prospettata questione, ha rilevato la
omogeneità delle situazioni di colui che chiede il ricongiungimento
(ipotesi prevista dalla norma impugnata) e di colui per il quale la
ricongiunzione avviene ex lege nonché la natura retributiva
dell'indennità di fine rapporto;
che, con ordinanza di pari data (R.O. n. 23/82), lo stesso
Pretore ha sollevato identica questione nella causa promossa da
Bortolotti Lina contro l'INADEL, sempre per la corresponsione
dell'indennità premio di servizio negatale per mancanza
dell'anzianità minima necessaria (di cui all'art. 2 della legge n.
152/68);
che le parti private, costituitesi nel giudizio, hanno ribadito
l'identità delle situazioni, sia nel caso che la ricongiunzione
avvenga a domanda, sia che avvenga ex lege, trasferendosi in entrambi
i casi la riserva dei contributi accumulati senza alcun onere a
carico degli interessati;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
un unico provvedimento in quanto prospettano identica situazione;
che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 152 del
1968, talché sono venute meno tutte le limitazioni poste da detta
norma al conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio;
che, con la medesima sentenza, ha dichiarato assorbita la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, in quanto il diritto alla suddetta indennità
compete, in forza della menzionata declaratoria di illegittimità
costituzionale, indipendentemente dall'applicazione, in favore dei
lavoratori interessati, della disposizione derogatoria di cui al
citato art. 9 della legge n. 29/79;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 7
febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei
lavoratori a fini previdenziali), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 36 Cost., dal Pretore di Bologna con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:841 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte