Ordinanza n. 845/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 576/1980
- art. 5legge 576/1980
- art. 6legge 576/1980
- art. 7legge 576/1980
- art. 10legge 576/1980
- art. 22legge 576/1980
- art. 29legge 576/1980
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7,
10, 22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del
sistema previdenziale forense), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze (n. 2) emesse il 12 e il 31 dicembre 1983 dal Pretore
di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Carinci Franco e
Lorenzetti Carlo e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Avvocati e Procuratori, iscritte ai nn. 209 e 363 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 176 e 259 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal Tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Rausse Gian Pietro e la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta
al n. 863 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Avvocati e Procuratori nonché gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Bologna (R.O. n. 209/84) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10,
22 e 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in relazione agli
artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 53 Cost., per la
disparità di trattamento che si verifica tra i professori
universitari esercenti la professione forense, obbligati a
corrispondere i contributi alla Cassa Nazionale Previdenza e
Assistenza Avvocati e Procuratori in misura eguale agli altri liberi
professionisti (per es. architetti, ingegneri ecc.) che ne sono
esenti se sono già iscritti a forme di previdenza obbligatorie in
dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato ed in quanto,
subordinandosi la concessione della pensione di inabilità e di
invalidità di riversibilità alla continuativa iscrizione alla Cassa
da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età da
parte del singolo avvocato o procuratore, si limita, per una estesa
fascia di professionisti, ancorché assoggettata all'obbligo
contributivo, la possibilità giuridica di conseguire la relativa
prestazione con una ingiustificata disparità di trattamento rispetto
agli altri iscritti, mentre gli assoggettati a contribuzione
previdenziale non possono essere privati del diritto a conseguire la
prestazione prevista in generale per gli appartenenti alla categoria
(art. 38 Cost.) e la imposizione contributiva, per la sua natura
tributaria, va necessariamente rapportata con l'idoneità soggettiva
ed oggettiva alla contribuzione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza della Presidenza del Consiglio, ha concluso per la
manifesta infondatezza e per la irrilevanza della questione;
che lo stesso Pretore di Bologna, con altra ordinanza (R.O. n.
363/84), ha sollevato identica questione di legittimità;
che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e
Procuratori, costituitasi nel giudizio, ha concluso per la manifesta
infondatezza della questione; così come l'Avvocatura Generale dello
Stato, intervenuta anche in questo giudizio;
che anche il Tribunale di Milano (R.O. n. 863/1984) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n.
576 del 1980, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., in un giudizio
promosso da ricercatori universitari diretto ad ottenere la
cancellazione della iscrizione alla Cassa Nazionale, trattandosi di
pubblici dipendenti già soggetti ad assicurazione contro gli eventi
che generano le stesse situazioni di bisogno;
Considerato che questa Corte (sent. n. 133 del 1984) ha già
dichiarato non fondate identiche questioni in quanto il sistema
previdenziale forense è definibile come solidaristico per cui trova
adeguata giustificazione l'imposizione dei contributi anche ai
professionisti già iscritti ad altri regimi previdenziali
obbligatori (docenti universitari, pubblici impiegati);
che non è previsto nessun meccanismo per assicurare la tutela
previdenziale dell'attività professionale forense nel sistema
speciale o generale correntemente operativo;
che ogni sistema previdenziale ha una propria autonomia e che le
rispettive soluzioni sono da riportare, in linea di principio, ad
accertamento di presupposti, a determinati fini, a valutazioni di
congruità di mezzi non estensibili fuori del sistema considerato;
che la capacità contributiva, alla quale va commisurata anche
l'imposizione contributiva afferente alla previdenza forense, non è
nel sistema desunta dalla mera appartenenza alla categoria ma è
individuata sulla base dell'esercizio della professione con
continuità e valutata sulla base dei redditi professionali
dichiarati ai fini dell'IRPEF;
che, non essendo stati addotti argomenti e motivi nuovi, non vi
è ragione di mutare la detta decisione;
che questa Corte, con ordinanza in data 5 novembre 1985, n. 279,
ha successivamente dichiarato la manifesta infondatezza della stessa
questione;
che, pertanto, la questione va ancora dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7, 10, 22 e 29 della legge 20
settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Pretore di
Bologna e dal Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:845 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte