Ordinanza n. 846/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 221/1949
- art. 23legge 221/1949
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge
29 aprile 1949. n. 221 (Adeguamento delle pensioni ordinarie al
personale civile e militare dello Stato), in relazione all'art. 206
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre
1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da
Ramondini Zuliani Elsa contro il Ministero del Tesoro ed altra,
iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 novembre 1983 (R.O. n.
337/84) nel giudizio promosso da Ramondini Zuliani Elsa, diretto ad
ottenere il rigetto della pretesa della Direzione Provinciale del
Tesoro di Trieste di restituzione di alcuni ratei di pensione,
siccome riscossi in buona fede, il Tribunale Amministrativo Regionale
del Friuli- Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, nella
parte in cui prevede la ripetibilità dei ratei di pensione liquidata
in via provvisoria, riscossi dal pensionato statale, percepiti in
buona fede e utilizzati per necessità di vita, in riferimento
all'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento che
si verifica nella vigenza del principio giurisprudenziale della
ritenzione delle somme corrisposte per errore dall'amministrazione e
percepite in buona fede;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio, concludendo per
la declaratoria di inammissibilità della questione e, in subordine,
per la sua infondatezza;
considerato che non sussiste la rilevata disparità di trattamento
in quanto l'erogazione dei ratei di pensione è avvenuta in via
provvisoria e salvo conguaglio;
che la conoscenza di tale situazione da parte del percettore fa
venire meno la buona fede di questi e l'efficacia dell'errore
dell'amministrazione per cui non può valere il citato principio
giurisprudenziale;
che, inoltre, in materia di concessione di benefici sussiste
un'ampia discrezionalità del legislatore, non sindacabile in sede di
giudizio di legittimità costituzionale, a meno che non concreti un
arbitrio che nella specie va escluso;
che, comunque, è rimesso alla stessa amminsitrazione, in
considerazione della peculiarità della fattispecie e delle
condizioni economiche del debitore, di effettuare la divisione del
dovuto in ratei ed esonerare lo stesso debitore dal pagamento di
interessi, dovendosi la norma impugnata interpretare in adeguamento
ai principi costituzionali vigenti;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221
(Adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare
dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:846 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte