Art. 206 — Effetti
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato. 15 ((Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 agosto 1985, n.428
15La L. 7 agosto 1985, n.428 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione."
Testo vigente dal 5 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva