Ordinanza n. 85/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44d.P.R. 636/1972
- art. 10d.P.R. 636/1972
- art. 10legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario), e degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (legge di delegazione), promossi con
ordinanza emessa il 25 novembre 1977 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Milano sul ricorso proposto da Ronchi Elena ed altri e con 4
ordinanze emesse il 15 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 2
grado di Oristano sui ricorsi proposti da Bozano Luigi, rispettivamente
iscritte ai nn. 539, 848, 849, 850 e 851 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 9
settembre 1979 e n. 36 del 6 febbraio 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso
tributario);
che con le ordinanze nn. 848 - 851/1979 della Commissione
tributaria di secondo grado di Oristano è stata altresì sollevata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44, terzo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, in quanto il legislatore delegante avrebbe omesso
di dettare, in ordine alla istanza per fissazione d'udienza di cui
all'art. 44 del decreto delegato, "i principi e i criteri direttivi con
la doverosa, massima precisione che l'art. 76 Cost. gli imponeva di
indicare".
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli articoli
3, 24 e 76 Cost., è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa
Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63;
che in particolare, anche per quanto concerne la irreparabilità
degli effetti della mancata proposizione dell'istanza per fissazione di
udienza, - dato che i termini di decadenza e di prescrizione che ai
sensi dell'art. 44, terzo comma, decorrono o riprendono a decorrere
dalla data di notificazione dell'ordinanza presidenziale di estinzione
del processo, sono, secondo la costante interpretazione della
Commissione tributaria centrale, unicamente quelli concernenti la
realizzazione dell'obbligazione tributaria da parte
dell'amministrazione finanziaria, e non i termini processuali interni
del processo, concernenti impugnazioni ormai esaurite - , la questione
deve dichiararsi infondata in base alle considerazioni già svolte
nell'ordinanza 6 dicembre 1977, n. 144, in quanto la sanzione della
estinzione del procedimento per inattività del contribuente trova
giustificazione nelle speciali esigenze connesse alla prima attuazione
della riforma, già illustrate nella motivazione della sentenza di
questa Corte, "mentre - come precisato nella ricordata ordinanza - non
integra ulteriore profilo di contrasto con l'art. 24 Cost. la
circostanza che nel processo tributario, diretto all'annullamento di
atti di imposizione o di comportamenti equipollenti della pubblica
amministrazione, il termine per ricorrere sia sempre termine di
decadenza, e non possa trovare applicazione il principio sancito, per
le azioni civili, dall'art. 310 del codice di procedura civile";
che infine, per quanto concerne la prospettata violazione dell'art.
76 Cost., questa Corte ha già dichiarato che le norme della legge di
delegazione "non contengono alcuna determinazione specifica rispetto
alla quale possa ravvisarsi contrasto o esorbitanza nelle disposizioni
dei primi tre commi dell'art. 44 del decreto legislativo" (sentenza n.
63 del 1977); mentre per converso la ampiezza delle enunciative degli
artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge di delegazione, in
ordine alla riforma del procedimento contenzioso davanti alle nuove
commissioni tributarie, e alla emanazione delle opportune disposizioni
transitorie e di attuazione, non appare tale da integrare inesistenza
di principi e criteri direttivi, non potendosi pretendere che la legge
di delega, preordinata ad una generale riforma del sistema fiscale,
provvedesse alla puntuale specificazione della disciplina processuale
idonea a soddisfare l'esigenza di una ricognizione dello stato dei
numerosissimi giudizi pendenti;
che d'altra parte, per le considerazioni già svolte nella
ricordata sentenza, l'introduzione di un adempimento a carico dei
contribuenti per ottenere dalle nuove commissioni tributarie la
trattazione di giudizi in corso, evitandone la comminata estinzione,
non confligge con la garanzia costituzionale del diritto di difesa,
sancita dall'art. 24 della Costituzione;
che nelle ordinanze non sono prospettati altri profili né addotti
motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e degli
artt. 10, secondo comma, n. 14, e 15 della legge 9 ottobre 1971, n.
825, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, e già decise con la sentenza n.
63 e con l'ordinanza n. 144 del 1977.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte