Ordinanza n. 85/1981
Altra decisione · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 8d.P.R. 688/1974
usata come parametro
- art. 53Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 4d.P.R. 643/1972
- art. 7d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 16d.P.R. 643/1972
citata
- art. 6legge 904/1977
- art. 8legge 904/1977
- art. 8d.P.R. 643/1972
- art. 14legge 2/1980
- art. 15legge 2/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e
14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modif. dal d.P.R. 23
dicembre 1974, n. 688, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.
904 (imposta sull'incremento di valore degli immobili), promossi con
le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da
Lucchesi Bruno, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1980;
2. - ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Larino sul ricorso proposto da Vocale Matteo,
iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di Massa Carrara, con
ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 (ma pervenuta alla Corte l'8
agosto 1980) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive
modificazioni) - in riferimento all'art. 53, primo comma, della
Costituzione - "in quanto non prevedono che l'incremento di valore,
soggetto ad INVIM, sia depurato delle variazioni nominali dovute a
svalutazione monetaria"; che la Commissione tributaria di primo grado
di Larino, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 (ma pervenuta alla
Corte il 13 ottobre 1980) ha impugnato a sua volta l'art. 6 del
predetto decreto presidenziale e l'art. 8 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, sempre in riferimento all'art. 53 della Costituzione;
che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza
di tali questioni.
Considerato che i giudizi predetti vanno riuniti in quanto
prospettano analoghe questioni di legittimità;
che le stesse questioni sono state già decise dalla Corte, con
sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità
costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e
dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui
le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore
imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione
dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra
i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le
questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3,
42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono
prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre
la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la
disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto -
legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella
legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del
d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure
delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art.
16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti
sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora
definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non
può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri
contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate,
perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Massa Carrara e alla Commissione tributaria di primo
grado di Larino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte