Ordinanza n. 85/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 312/1984
usata come parametro
citata
- art. 6legge 791/1981
- art. 3legge 54/1982
- art. 38legge 54/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed
integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile
1992 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente
autonomo spettacoli lirici "Arena di Verona", iscritta al n. 552 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(giudicando sul ricorso in appello proposto dall'Ente autonomo
spettacoli lirici "Arena di Verona" per l'annullamento delle sentenze
del Tribunale amministrativo per il Veneto, 1 aprile 1986, n. 131 e
n. 132, e 29 aprile 1986, n. 170 e n. 173), con ordinanza emessa il 9
aprile 1992, pervenuta alla Corte il 1 settembre 1994, ha sollevato,
in relazione agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai
dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi quanto disposto
dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;
che secondo il giudice a quo detta esclusione deve essere
verificata alla luce dell'art. 3, sotto il profilo della disparità
di trattamento, dell'art. 38, che garantisce ai lavoratori il diritto
a mezzi adeguati alle esigenze di vita anche in vecchiaia, e
dell'art. 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, con la sent. n. 475 del 1993, questa Corte ha
dichiarato l'infondatezza (e poi, con l'ord. n. 158 del 1994, la
manifesta infondatezza) di questione identica a quella in esame, e
che non sono addotti profili nuovi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio
1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli
enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate),
nella parte in cui esclude l'applicabilità, per i dipendenti non
artisti degli enti lirici autonomi, dell'art. 6 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,
sollevata dal Consiglio di Stato in relazione agli artt. 3, 4 e 38
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte