Ordinanza n. 850/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), in relazione agli artt. 6, ultimo comma, della legge 28
ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo
1968, n. 249), e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle
norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza
emessa il 3 giugno 1982 dalla Corte dei Conti - Sez. IV
giurisdizionale - sul ricorso proposto da Panicali Bonaventura,
iscritta al n. 1067 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 3 giugno
1982, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude che il diritto al
trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, si perda per
prescrizione, in relazione all'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n.
775 (Modifiche ed integrazioni alla legge-delega al Governo 19 marzo
1968, n. 249, per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato,
per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere
e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nonché in relazione
all'art. 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra);
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata eccede dai
limiti imposti dalla legge di delega n. 775/1970, il cui art. 6,
secondo comma, non sembrerebbe consentire l'introduzione del
principio dell'imprescrittibilità del diritto a pensione, per le
difficoltà a cui darebbe luogo, a distanza di tempo,
l'identificazione dei presupposti richiesti per far luogo al relativo
trattamento; difficoltà in contrasto con i criteri posti dal
legislatore delegante al fine di conseguire una sollecita ed
economica azione amministrativa;
che, inoltre, alla stessa norma il giudice remittente imputa il
fatto di dettare una disciplina irrazionalmente diversa da quella
prevista dall'art. 99 del d.P.R. n. 915 del 1978, che, in tema di
pensioni di guerra, sancisce, invece, che il relativo diritto si
prescrive nel termine di cinque anni dall'effettiva cessazione del
servizio di guerra o, per i civili, dal verificarsi degli eventi;
Considerato che la legge delega 18 marzo 1968, n. 249, e la
successiva in data 28 ottobre 1970, n. 775, contenente modifiche ed
integrazioni della prima, demandavano al Governo la disciplina dei
procedimenti amministrativi nei vari settori per soddisfare alle
specifiche esigenze, attraverso la semplificazione e lo snellimento
delle procedure, onde rendere sollecita ed economica l'azione
amministrativa, eliminando tutti quei pareri, controlli ed
adempimenti non necessari per una adeguata valutazione del pubblico
interesse e di quelli dei singoli;
che, in conseguenza, al legislatore delegato veniva attribuito
il potere di apportare alle disposizioni in vigore le modifiche ed
integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento,
ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme
medesime (art. 4, legge n. 249 del 1968, e 6 della legge n. 775 del
1970);
che il susseguente testo unico n. 1092 del 1973 appare
coerentemente improntato al conseguimento di tali finalità oltre che
rispondente, in punto di imprescrittibilità del diritto a pensione,
ai principi accolti nella precedente legislazione, i quali si
impongono, anch'essi, al legislatore delegato (v. sent. n. 28/1970);
che, invero, non soltanto la precedente normativa sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti statali (T.U. 21 febbraio
1895 n. 70; legge 15 febbraio 1958 n. 46) non dettava alcuna
disposizione che prevedesse la perdita del diritto a pensione per
effetto della prescrizione, mentre altre ne conteneva, concernenti
tale perdita per altre cause ovvero la prescrizione di singoli ratei
della pensione stessa;
che, del resto, il principio dell'imprescrittibilità della
pensione risponde anche al concetto che questa si pone anche in
funzione dell'interesse pubblico alla sicurezza sociale, con chiara
destinazione permanente ad un interesse pubblico;
che la disposizione di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del
1973 si pone, pertanto, non solo in aderenza ad una normativa già
accolta nella precedente legislazione, ma si ispira, altresì, agli
stessi concetti elaborati nel tempo in ordine alla funzione del
trattamento pensionistico (v. ad es. legge 22 dicembre 1962, n. 1646,
in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti degli enti
locali), ricollegato al pubblico interesse in vista della sicurezza
sociale, sicché essa, col sancire l'imprescrittibilità del diritto
al trattamento di quiescenza, non eccede dai limiti posti dalla legge
delegante, sibbene in ottemperanza dei principi e dei criteri
direttivi ivi specificati, intende superare ogni eventuale incertezza
residua circa la disciplina in materia, realizzando in tal modo
l'auspicata sollecitudine ed economicità dell'azione amministrativa;
che, infine, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte
(v. sent. n. 125 del 1985) non è istituibile un utile raffronto fra
l'ordinamento delle pensioni ordinarie e quello delle pensioni di
guerra;
che, pertanto, l'esaminata questione appare manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Corte dei Conti con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:850 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte