Art. 5 — Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilita' dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.
Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva