Ordinanza n. 853/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 5legge 638/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico,
penultimo comma, in relazione al primo comma, della legge 11 novembre
1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12
settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), e dell'art. 5, quattordicesimo comma, del
d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 novembre 1984 dal Pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Pasquetti Massimo e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 7 settembre 1987 dal Pretore di Bologna
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gualandi Paolo ed altra
e l'I.N.P.S., iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 7
novembre 1987 (R.O. n. 793/87), nei procedimenti riuniti vertenti tra
Gualandi Paolo e Melloni Elena contro l'INPS, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38,
secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.
638, nella parte in cui commina la decadenza del lavoratore dal
diritto a qualsiasi trattamento di malattia per i primi dieci giorni
per l'intero e nella misura della metà per quelli successivi, per
tutta la durata della malattia, qualora egli risulti assente, senza
giustificato motivo, alla visita di controllo domiciliare, anche per
il caso in cui successivamente venga accertata l'effettiva
sussistenza della malattia al momento di detta visita;
che l'INPS, costituitosi nel giudizio, ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata;
che nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura Generale dello
Stato intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
che il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 12 novembre
1984 (R.O. n. 638/85), nel procedimento vertente tra Pasquetti
Massimo e l'INPS ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico, penultimo comma, della stessa
legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui rende validi gli
atti e i provvedimenti assunti sulla base della disciplina stabilita
dall'art. 5 dei dd.ll. nn. 167/83 e 317/83, non convertiti,
contenente sanzioni più afflittive rispetto a quelle disposte dal
primo comma del citato articolo di detta legge, in quanto
risulterebbero violati gli artt. 3, per la evidente irrazionalità
della norma, 70 e 77, secondo comma, Cost. perché la carenza di
potestà legislativa nel potere esecutivo, in mancanza dei
presupposti previsti da quest'ultimo precetto costituzionale, incide
sulle norme della legge di conversione aventi carattere afflittivo e
sanzionatorio e perché la naturale retroattività di tale legge
troverebbe ostacolo nell'insussistenza di una norma da convertire,
legittimamente posta dal potere esecutivo prima dei fatti sanzionati;
che sia l'INPS, costituitosi nel giudizio, che l'Avvocatura
Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente
del consiglio dei ministri, hanno concluso per l'infondatezza della
questione;
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
una sola ordinanza in quanto prospettano questioni connesse;
che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Pretore di
Bologna (R.O. n. 793/87), questa Corte, con sentenza in data 14
gennaio 1988, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n.
463, conv. con modif. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella
parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima
della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di
malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo
ai primi dieci giorni, osservando che la norma de qua è certamente
irrazionale perché lega la decadenza dal trattamento economico "allo
stesso fatto (irreperibilità non giustificata alla visita medica di
controllo) la cui valenza e rilevanza sociale, invece, naturalmente
diminuisce con il passare del tempo"; e perché, "siccome connessa
alla durata della malattia che varia da lavoratore a lavoratore, la
perdita del trattamento non risulta uguale per tutti come, invece, è
per la prima parte, pur rimanendo sempre come conseguenza di un
medesimo comportamento";
che, "essendo la durata della malattia incerta ed indeterminata,
potendo anche essere molto lunga, sussiste il pericolo che la perdita
del trattamento economico di malattia, sia pure per la metà, diventi
troppo gravosa e lo stesso trattamento non risulti più adeguato alle
esigenze di vita del lavoratore che, invece, versa in uno stato di
bisogno il quale, di contro, si aggrava sempre di più per il
protrarsi della sospensione dell'attività lavorativa a causa della
malattia";
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Pretore di
Firenze (R.O. n. 638/85), la mancata conversione in legge dei dd.ll.
nn. 167 e 317 del 1983 ha fatto venir meno la norma censurata, mentre
gli effetti del provvedimento emesso dall'INPS non si sono ancora
compiutamente verificati a causa dell'impugnazione proposta dal
ricorrente ed ancora soggetta al giudizio del giudice remittente;
che, pertanto, si impone la restituzione degli atti all'ufficio
di quest'ultimo affinché possa trovare applicazione nella parte
dichiarata costituzionalmente legittima mentre, per l'altra parte,
operano gli effetti della declaratoria di illegittimità
costituzionale di cui alla citata sentenza di questa Corte n. 78 del
1988;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del
d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizione per i vari settori della Pubblica Amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge
11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38, secondo comma, Cost., dal
Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
b) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:853 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte