Corte costituzionale

Ordinanza n. 853/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5d.l. 463/1983

citata

  • art. 5legge 638/1983
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico,

penultimo comma, in relazione al primo comma, della legge 11 novembre

1983, n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12

settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e

proroga di taluni termini), e dell'art. 5, quattordicesimo comma, del

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella

legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1984 dal Pretore di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Pasquetti Massimo e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 7 settembre 1987 dal Pretore di Bologna

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gualandi Paolo ed altra

e l'I.N.P.S., iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 7

novembre 1987 (R.O. n. 793/87), nei procedimenti riuniti vertenti tra

Gualandi Paolo e Melloni Elena contro l'INPS, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38,

secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n.

463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.

638, nella parte in cui commina la decadenza del lavoratore dal

diritto a qualsiasi trattamento di malattia per i primi dieci giorni

per l'intero e nella misura della metà per quelli successivi, per

tutta la durata della malattia, qualora egli risulti assente, senza

giustificato motivo, alla visita di controllo domiciliare, anche per

il caso in cui successivamente venga accertata l'effettiva

sussistenza della malattia al momento di detta visita;

che l'INPS, costituitosi nel giudizio, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata;

che nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura Generale dello

Stato intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri;

che il Pretore di Firenze, con ordinanza in data 12 novembre

1984 (R.O. n. 638/85), nel procedimento vertente tra Pasquetti

Massimo e l'INPS ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico, penultimo comma, della stessa

legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui rende validi gli

atti e i provvedimenti assunti sulla base della disciplina stabilita

dall'art. 5 dei dd.ll. nn. 167/83 e 317/83, non convertiti,

contenente sanzioni più afflittive rispetto a quelle disposte dal

primo comma del citato articolo di detta legge, in quanto

risulterebbero violati gli artt. 3, per la evidente irrazionalità

della norma, 70 e 77, secondo comma, Cost. perché la carenza di

potestà legislativa nel potere esecutivo, in mancanza dei

presupposti previsti da quest'ultimo precetto costituzionale, incide

sulle norme della legge di conversione aventi carattere afflittivo e

sanzionatorio e perché la naturale retroattività di tale legge

troverebbe ostacolo nell'insussistenza di una norma da convertire,

legittimamente posta dal potere esecutivo prima dei fatti sanzionati;

che sia l'INPS, costituitosi nel giudizio, che l'Avvocatura

Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente

del consiglio dei ministri, hanno concluso per l'infondatezza della

questione;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con

una sola ordinanza in quanto prospettano questioni connesse;

che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Pretore di

Bologna (R.O. n. 793/87), questa Corte, con sentenza in data 14

gennaio 1988, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 5, quattordicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n.

463, conv. con modif. nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella

parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima

della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di

malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo

ai primi dieci giorni, osservando che la norma de qua è certamente

irrazionale perché lega la decadenza dal trattamento economico "allo

stesso fatto (irreperibilità non giustificata alla visita medica di

controllo) la cui valenza e rilevanza sociale, invece, naturalmente

diminuisce con il passare del tempo"; e perché, "siccome connessa

alla durata della malattia che varia da lavoratore a lavoratore, la

perdita del trattamento non risulta uguale per tutti come, invece, è

per la prima parte, pur rimanendo sempre come conseguenza di un

medesimo comportamento";

che, "essendo la durata della malattia incerta ed indeterminata,

potendo anche essere molto lunga, sussiste il pericolo che la perdita

del trattamento economico di malattia, sia pure per la metà, diventi

troppo gravosa e lo stesso trattamento non risulti più adeguato alle

esigenze di vita del lavoratore che, invece, versa in uno stato di

bisogno il quale, di contro, si aggrava sempre di più per il

protrarsi della sospensione dell'attività lavorativa a causa della

malattia";

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

che, per quanto riguarda la questione sollevata dal Pretore di

Firenze (R.O. n. 638/85), la mancata conversione in legge dei dd.ll.

nn. 167 e 317 del 1983 ha fatto venir meno la norma censurata, mentre

gli effetti del provvedimento emesso dall'INPS non si sono ancora

compiutamente verificati a causa dell'impugnazione proposta dal

ricorrente ed ancora soggetta al giudizio del giudice remittente;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti all'ufficio

di quest'ultimo affinché possa trovare applicazione nella parte

dichiarata costituzionalmente legittima mentre, per l'altra parte,

operano gli effetti della declaratoria di illegittimità

costituzionale di cui alla citata sentenza di questa Corte n. 78 del

1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del

d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizione per i vari settori della Pubblica Amministrazione e

proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge

11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 27, terzo comma, 32 e 38, secondo comma, Cost., dal

Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;

b) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:853 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte