Ordinanza n. 86/1980
Altra decisione · depositata il 11/06/1980 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 8d.P.R. 688/1974
- art. 8legge 694/1975
usata come parametro
citata
- art. 8d.P.R. 643/1972
- art. 14legge 2/1980
- art. 15legge 2/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,14
e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con d.P.R 23
dicembre 1974, n. 688, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.
904 (Incremento di valore degli immobili) pro mossi con sette ordinanze
emesse il 20 e il 27 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Pistoia e con ordinanze emesse il 4 aprile 1979 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Milano, il 28 novembre 1978
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia ed ancora il 4
aprile 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano,
rispettivamente iscritte ai nn. da 866 a 872, 886, 963 e 982 del
registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 325 del 1979 e nn. 50 e 64 del 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state
sollevate, in riferimento agli artt. 3,53 e 42 della Costituzione, le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre
1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e dell'art. 8
della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Considerato che le stesse questioni di costituzionalità sono già
state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126,
dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.
904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo
dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione
al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata
disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e
dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli arti
coli 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate
in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che
nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti
motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza;
che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la
disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto - legge
12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12
gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643
del 1972, sostituito l'articolo 15, e regolato le misure delle aliquote
stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che
le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della
loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali
tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare
quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme
precedentemente in vigore" (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate,
perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie
elencate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte