Ordinanza n. 86/1981
Altra decisione · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 53Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 8d.P.R. 643/1972
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 4d.P.R. 643/1972
- art. 7d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 16d.P.R. 643/1972
citata
- art. 14legge 2/1980
- art. 15legge 2/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con d.P.R. 23 dicembre
1974, n. 688 (imposta sull'incremento di valore degli immobili),
promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1977 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Massa Carrara, sul ricorso proposto da
Tonarelli Gino, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 1981.
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Massa
Carrara, con ordinanza emessa il 1 giugno 1977 (ma pervenuta alla
Corte il 17 novembre 1980), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
modificato con d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, "in quanto non
prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad Invim, sia depurato
delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria": e ciò per
pretesa violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione.
Considerato che le stesse questioni sono state già decise dalla
Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la
illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella
parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di
valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di
formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di
trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non
fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e
16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nell'ordinanza non sono
prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre
la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la
disciplina normativa dell'Invim è stata modificata con decreto -
legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella
legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del
d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure
delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art.
16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti
sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora
definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non
può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti
nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti al giudice a quo, perché accerti se, ed in
quale misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Massa Carrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte