Ordinanza n. 86/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 967/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
22 dicembre 1969, n. 967 ("Nonne sul trattamento economico del
personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di
sicurezza pubblica") promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1983
dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Lupo Michele contro
il comune di Pioltello iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Rilevato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22
dicembre 1969, n. 967 ("Norme sul trattamento economico del personale
delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza
pubblica") in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;
ritenuto che con detta ordinanza si lamenta - denunciandone il
contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità
prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con
qualifica di agenti di p.s.;
considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata
con la sentenza n. 229 del 1983 e manifestamente infondata con
ordinanze nn. 18, 54 e 165 del 1984;
che dall'ordinanza in esame non emergono elementi nuovi, tali da
indurre la Corte ad una diversa decisione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme
sul trattamento economico del personale delle forze di polizia
impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica") sollevata con
ordinanza 11 gennaio 1983, del T.A.R. per la Lombardia in riferimento
agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO
- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO
DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO
SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte