Ordinanza n. 86/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della
legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali
in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di
lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli
enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo
1983-1985. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973,
26/1973, 12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni);
dell'art. 29 della legge della Regione Emilia-Romagna 12 dicembre
1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione
Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali);
dell'art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973,
n. 26 (Primo inquadramento del personale della Regione
Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della legge della Regione
Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione dei servizi
regionali), promossi con 2 ordinanze emesse il 21 dicembre 1995 dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna sui ricorsi
riuniti proposti da Accarisi Serena ed altri e da Bedeschi Paola ed
altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritte ai nn. 787 e 788 del
registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi amministrativi - promossi
da dipendenti regionali per sentir accertare il loro diritto "di
ottenere, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo unico
regionale o, in subordine, dal 31 dicembre 1985, il riconoscimento di
un'anzianità pari al cento per cento di quella relativa al servizio
dagli stessi svolto, anche non di ruolo e per periodi anche non
continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse
da quella di provenienza" - il Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna, con due ordinanze di identico contenuto, emesse
entrambe il 21 dicembre 1995 (ma pervenute alla Corte costituzionale
il 7 ottobre 1998), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale
Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11; dell'art. 29 della legge
regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27; dell'art. 32 della
legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26; nonché
dell'art. 47 della legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979,
n. 12;
che, secondo il giudice a quo correttamente l'Amministrazione
convenuta ha applicato nei confronti dei ricorrenti (tutti immessi
giuridicamente in ruolo, a seguito di concorso, in arco di tempo
compreso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985) l'art. 98
della legge regionale Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 25, come
sostituito dal denunciato art. 32 della legge regionale n. 26 1973,
ed ha conseguentemente riconosciuto agli interessati, ai fini della
determinazione del trattamento retributivo, un'anzianità pari al
cinquanta per cento di quella risultante dal servizio effettivo
prestato presso l'Amministrazione di provenienza con mansioni
corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle previste per la
qualifica regionale nella quale sono stati immessi;
che, tuttavia, sempre secondo il rimettente, gli artt. 2 e 13
della legge regionale n. 11 del 1984 e l'art. 29 della legge
regionale n. 27 del 1985 sono da considerare costituzionalmente
illegittimi, "nella parte in cui limitano al solo personale assunto
nei ruoli regionali, rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982 e dal
31 dicembre 1985, la valutazione ai fini economici dell'intera
anzianità di servizio pregressa posseduta dai detti dipendenti e la
conservazione agli stessi del trattamento economico già acquisito,
escludendo dal loro àmbito di applicazione il personale assunto per
pubblico concorso tra il 31 dicembre 1982 ed il 31 dicembre 1985",
siccome in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., poiché la disparità di
trattamento connessa alla diversa data di assunzione dei dipendenti
regionali appare ingiustificata trattandosi pur sempre di servizi
pregressi omogenei prestati, da dipendenti poi assunti in ruolo con
accesso per pubblico concorso, nei medesimi periodi temporali; b) con
gli artt. 36 e 97 Cost., considerato che nei confronti di detto
personale, in ragione del limitato riconoscimento de quo non appare
nemmeno garantita la conservazione del trattamento economico
acquisito presso l'amministrazione di provenienza;
che parimenti sospetto di illegittimità costituzionale
sarebbe l'art. 32 della legge regionale n. 26 del 1973, per
violazione dell'art. 117 Cost., trattandosi di norma che non
garantisce nemmeno la conservazione del così detto "maturato
economico" e quindi infrange il divieto della reformatio in pejus del
trattamento economico acquisito dai pubblici dipendenti, sancito
dall'art. 227 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, che il rimettente
definisce come principio fondamentale delle leggi dello Stato;
che tale vulnus a maggior ragione si verificherebbe nel caso
specifico di quei ricorrenti che provengono da precedente incarico,
ex art. 61 dello Statuto regionale, prestato alle dipendenze della
medesima regione Emilia-Romagna, e relativamente ai quali il
rimettente coinvolge nel sospetto di incostituzionalità, per le
stesse ragioni, anche l'art. 47 della legge regionale n. 12 del 1979,
che estende l'applicabilità del predetto art. 32 della legge
regionale n. 26 del 1973 agli incaricati nominati in ruolo.
Considerato che, trattandosi di ordinanze di contenuto identico,
i relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;
che l'art. 31 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27,
ha abrogato l'art. 47 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, e
l'art. 53 della legge regionale 4 agosto 1994, n. 31, ha abrogato
(fatta eccezione per quanto disposto nei successivi commi 3 e 4) le
leggi regionali n. 12 del 1979, n. 26 del 1973 e n. 11 del 1984;
che il rimettente - tralasciando di formulare qualsiasi
valutazione in merito all'influenza che potrebbero avere sulla
definizione dei giudizi principali queste ultime disposizioni,
espressamente abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di
scrutinio - non ha assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente
motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente in
materia, della rilevanza delle prospettate questioni;
che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un
riscontro interpretativo da parte di questa Corte, rende le questioni
stesse manifestamente inammissibili (v. ordinanza n. 289 del 1999);
che ulteriore ragione di manifesta inammissibilità è
ravvisabile nell'insufficiente descrizione della specifica natura
giuridica delle attività effettivamente svolte dai singoli
ricorrenti, prima del loro inquadramento nel ruolo unico regionale a
séguito di pubblico concorso: attività che il rimettente descrive
come servizi resi "anche non di ruolo e per periodi anche non
continuativi, presso altre pubbliche amministrazioni, pur se diverse
da quelle di provenienza";
che infatti tale assai generica motivazione, oltre a rendere
ancora più incongrua la motivazione sulla rilevanza delle sollevate
questioni (v. ordinanza n. 367 del 1999), neppure consente di operare
il domandato scrutinio di costituzionalità della denunciata
normativa, in particolare con riferimento alla dedotta violazione del
principio di uguaglianza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della
legge regionale Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in
applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro
per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti
pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo 1983-1985.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25/1973, 26/1973,
12/1979, 34/1979, 9/1981 e successive modificazioni), dell'art. 29
della legge regionale Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27 (Norme
per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il
conferimento di incarichi regionali), dell'art. 32 della legge
regionale Emilia- Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo inquadramento
del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art. 47 della
legge regionale Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione
dei servizi regionali), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36,
97 e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte