Ordinanza n. 86/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52d.lgs. 22/1997
usata come parametro
citata
- art. 3d.l. 397/1988
- art. 56legge 475/1988
- art. 52legge 475/1988
- art. 34legge 689/1981
- art. 35legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e
2, e 56, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1997 dal
pretore di Roma, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 3 luglio 1997, pervenuta a
questa Corte il 18 settembre 2000, il pretore di Roma ha sollevato,
in riferimento agli artt. 76, 77 e 9, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
che il remittente osserva che le norme che prevedevano i
reati contravvenzionali per i quali si procede - concernenti l'omessa
comunicazione nei termini della quantità e qualità dei rifiuti
prodotti e smaltiti nel 1993, e la omessa tenuta dei registri di
carico e scarico relativi alla produzione di rifiuti speciali e
tossico-nocivi - vale a dire gli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-octies del
decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 (convertito, con
modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475), sono state
abrogate dall'art. 56 del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre
l'art. 52 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997 punisce oggi quei
comportamenti omissivi con una sanzione amministrativa pecuniaria;
che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente
in contrasto, in primo luogo, con i principi e criteri direttivi
dettati dalla legge di delega 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle comunità europee legge comunitaria 1993), sulla cui base (a
seguito della sostituzione del termine originario della delega,
disposta dall'art. 6, comma 1, della legge n. 52 del 1996) è stato
emanato il d.lgs. n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76
della Costituzione, sia perché la norma di delega, prevedendo che
fosse fatta "salva l'applicazione delle norme penali vigenti", e
stabilendo che solo "ove sia necessario", cioè in situazione di
vuoto normativo, fossero previste nuove sanzioni amministrative e
penali, avrebbe vietato di degradare ad illeciti amministrativi
comportamenti già penalmente sanzionati; sia perché l'interesse
alla tutela dell'ambiente, a presidio del quale sono dettate le norme
in questione, rientrando nell'ambito degli interessi generali
dell'ordinamento interno "del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34
e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689", per i quali la citata
norma di delega prevede l'impiego di sanzioni penali, a sua volta
precluderebbe la depenalizzazione delle fattispecie considerate,
impedendo modifiche del quadro sanzionatorio per condotte
riconducibili alla medesima ratio di altre relative a materie
"vicine", non interessate dalla delega;
che la disposta depenalizzazione contrasterebbe inoltre con
l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, giacché sarebbe leso il
bene della protezione dell'ambiente;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
e comunque infondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 456 del 1998 e con
ordinanze n. 193 e n. 267 del 1999, successive all'ordinanza di
rimessione introduttiva del presente giudizio, ha già esaminato
identiche questioni, sollevate in riferimento agli stessi parametri e
sotto i medesimi profili, dichiarandole non fondate e
manifestamenteinfondate;
che, in particolare, la Corte ha ritenuto che l'art. 2,
lettera d) della legge di delega non precludeva al legislatore
delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio nella materia,
oggetto, sulla base della stessa delega, di una nuova compiuta
disciplina, restando entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1,
lettera d) terza proposizione, della medesima legge n. 146 del 1994;
e che il riferimento agli interessi "del tipo di quelli tutelati
dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" si
configura come un limite alla facoltà del legislatore delegato di
stabilire nuove sanzioni penali, più che come una direttiva che lo
vincolasse a prevedere comunque siffatte sanzioni, sicché il
legislatore delegato poteva scegliere, in base ad un apprezzamento
largamente discrezionale, se ricorrere alle sanzioni penali - che non
costituiscono l'unico strumento di tutela degli interessi
ambientali - o a quelle amministrative in relazione alle violazioni
in esame, non potendosi d'altra parte meccanicamente ricavare dal
tipo di sanzione l'esistenza di un diverso livello di protezione
dell'ambiente, anche tenuto conto che la scelta delle sanzioni è
legata essenzialmente ad una valutazione, ampiamente discrezionale,
di efficacia e di proporzionalità delle medesime;
che, quanto alla denunciata violazione dell'art. 9, secondo
comma, della Costituzione, la Corte ha affermato che non è possibile
invocare la protezione costituzionale dell'interesse alla tutela
dell'ambiente, in assenza di obblighi di penalizzazione ricavabili
dalla Costituzione, come fondamento per l'estensione della sanzione
penale a condotte che il legislatore, unico abilitato a individuare i
reati e le pene, non abbia ritenuto di sottoporre a tale sanzione
(ordinanza n. 267 del 1999);
che l'odierna ordinanza di rimessione non prospetta argomenti
nuovi rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte, sicché la
questione appare manifestamente infondata sotto ogni profilo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 9,
secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte