Ordinanza n. 86/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 60/2001
- art. 2legge 60/2001
- art. 3legge 60/2001
- art. 8legge 60/2001
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8
della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa
d'ufficio), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
con ordinanza emessa il 10 aprile 2001, iscritta al n. 507 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97,
101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001,
n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio);
che il rimettente premette in fatto:
di essere investito della decisione concernente la
convalida di un sequestro probatorio operato d'iniziativa della
polizia giudiziaria nei confronti di un indagato e di dover pertanto
provvedere alla nomina di un difensore di ufficio, anche ai fini del
deposito del verbale dell'atto eseguito e della notifica
dell'informazione di garanzia all'indagato, che, successivamente alla
promulgazione della legge n. 60 del 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001, in data 4 aprile 2001 il Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Firenze aveva fatto pervenire agli
uffici giudiziari una delibera con la quale, dopo aver affermato di
non aver ancora potuto realizzare l'ufficio centralizzato destinato
alla individuazione dei difensori d'ufficio, disponeva che, in via
transitoria, mantenessero efficacia gli elenchi dei difensori di
ufficio redatti ai sensi del previgente art. 29 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale;
che il rimettente rileva di non poter procedere alla nomina
di un difensore d'ufficio, in quanto la nuova normativa gli impone di
attivare la procedura prevista dagli artt. 1, 2 e 8 della legge n. 60
del 2001, contattando l'apposito ufficio istituito presso l'Ordine
forense onde conoscere il nominativo del difensore d'ufficio da
nominare, ma di fatto tale adempimento gli risulta precluso non
avendo il Consiglio dell'Ordine dato concreta attuazione alla legge;
che, d'altro canto, non gli sarebbe possibile, come suggerito
dallo stesso Consiglio dell'Ordine, individuare in via transitoria il
difensore d'ufficio tramite gli elenchi redatti ai sensi dell'art. 29
disp. att. cod. proc. pen. nel testo precedente alla modifica, "non
risultando tale previsione espressamente prevista dalla legge ed anzi
risultando implicitamente del tutto incompatibile con essa e con la
ratio che ha ispirato la nuova regolamentazione";
che ad avviso del rimettente la nuova disposizione mira
infatti a rafforzare il diritto di difesa, "togliendo la possibilità
al pubblico ministero - in quanto controparte - di essere lui a
scegliere da chi debba essere assistito l'indagato";
che, pertanto, alla luce della nuova disciplina la nomina di
un difensore di ufficio al posto di un altro non darebbe luogo a una
mera irregolarità, ma alla più grave sanzione della nullità ex
art. 178, lettera c), cod. proc. pen;
che, per quanto riguarda la legittimazione a sollevare
questioni di costituzionalità, il rimettente afferma di conoscere la
contraria giurisprudenza della Corte, secondo cui il pubblico
ministero non è titolare di un potere decisorio, e non può quindi
sostituirsi all'autorità giurisdizionale competente, ma ritiene che
nel caso in esame il pubblico ministero agisca non come parte in
senso stretto, bensì come "organo di controllo e garanzia del
rispetto della legge nella potenziale controversia tra P.G.
procedente d'iniziativa e cittadino che ha subito il sequestro", e
sia titolare di "un potere decisorio che si deve estrinsecare nel
provvedere o non provvedere alla convalida del sequestro";
che ad avviso del rimettente la nuova normativa si porrebbe
in contrasto:
con l'art. 3 Cost., per la evidente disparità di
trattamento tra il pubblico ministero e il difensore dell'indagato,
che ben potrebbe "far valere una nullità a favore del suo assistito,
nullità che [...] trova la sua origine non in un vizio
dell'attività del pubblico ministero ed a questi imputabile, ma
nell'attività di un organo esponenziale e rappresentativo dello
stesso difensore" con gli artt. 97 e 112 Cost., perché sarebbe
pregiudicata la stessa possibilità del pubblico ministero di
esercitare l'azione penale "in modo valido ed esente da qualsivoglia
nullità";
con l'art. 101 Cost., in quanto tale "garanzia" è
estensibile anche al pubblico ministero, che sarebbe soggetto non
solo alla legge, ma anche a decisioni di organi diversi;
con l'art. 111 Cost., per la violazione del principio della
parità delle parti, che deriverebbe dalla mancata attuazione da
parte dell'Ordine degli Avvocati del sistema delineato dalla legge
n. 60 del 2001;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
del ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che, alla luce della consolidata giurisprudenza
costituzionale, la questione sia dichiarata inammissibile per carenza
di legittimazione da parte dell'organo che ha sollevato la questione:
il pubblico ministero non sarebbe dotato di "potere decisorio" né in
relazione alla convalida del sequestro, trattandosi di provvedimento
ricorribile in sede di riesame, né in relazione al provvedimento di
designazione del difensore d'ufficio, adempimento invero doveroso al
fine di garantire il diritto di difesa, ma di competenza della stessa
polizia giudiziaria nella fase antecedente alla assunzione della
direzione delle indagini da parte del pubblico ministero.
Considerato che il rimettente - Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Firenze - nell'atto di procedere, a
norma dell'art. 355 cod. proc. pen., alla convalida di un sequestro
probatorio disposto d'iniziativa dalla polizia giudiziaria ex
art. 354, comma 2, dello stesso codice, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge 6 marzo 2001,
n. 60, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di
nominare un difensore d'ufficio all'indagato nei cui confronti è
stato eseguito il sequestro, stante la mancata attuazione della nuova
disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;
che il rimettente rivendica la propria legittimazione a
sollevare la questione di costituzionalità, in quanto nel caso di
specie, essendo chiamato ad agire non come parte, ma come "organo di
controllo e di garanzia" nella "potenziale controversia" tra la
polizia giudiziaria e il destinatario del sequestro, sarebbe titolare
di "un potere decisorio" che si estrinsecherebbe nel disporre la
convalida del sequestro, ovvero la restituzione delle cose
sequestrate;
che preliminarmente si deve accertare se il rimettente sia
legittimato a sollevare, ai sensi dell'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimità costituzionale;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione
può essere sollevata nel corso di un giudizio caratterizzato
dall'"esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione
della legge" ad opera di soggetti "posti in posizione super partes"
(sentenze n. 376 del 2001 e n. 387 del 1996);
che quindi, ove il rimettente non rivesta la qualità
soggettiva di giudice, la legittimazione a sollevare questioni di
costituzionalità dipende dall'esercizio di un'attività di tipo
giurisdizionale o comunque assistita, in quanto destinata
all'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, dalle
garanzie del contraddittorio e della imparzialità, tipiche della
giurisdizione (sentenza n. 387 del 1996);
che, a prescindere dalla qualificazione soggettiva del
rimettente, nel caso di specie non è dato ravvisare, con riferimento
all'attività di convalida del sequestro probatorio da parte del
pubblico ministero, alcuna delle caratteristiche della funzione
giudicante, posto che tale provvedimento, come precisato dalla
giurisprudenza di legittimità e da questa stessa Corte (v. sentenza
n. 151 del 1993), si atteggia quale ratifica dell'esercizio
provvisorio da parte della polizia giudiziaria di un potere che,
essendo proprio del pubblico ministero, ha la medesima funzione del
decreto di sequestro da lui disposto direttamente; tanto è vero che
il decreto che dispone il sequestro e la convalida sono soggetti al
medesimo controllo del tribunale del riesame;
che peraltro l'applicazione delle norme di cui il rimettente
eccepisce l'illegittimità costituzionale, relative alle modalità di
individuazione e di nomina del difensore d'ufficio, non comporta
all'evidenza poteri in capo al pubblico ministero assimilabili a
quelli che abilitano l'autorità giurisdizionale a sollevare
questioni di legittimità costituzionale;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del
pubblico ministero a sollevarla.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 della legge
6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 111 e 112 della
Costituzione, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte