Ordinanza n. 860/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 37Statuto dei lavoratori
- art. 23legge 93/1983
- art. 28legge 93/1983
- art. 37legge 93/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e dell'art.
23, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul
pubblico impiego), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1987 dal Pretore di Genzano nel
procedimento civile vertente tra la S.p.a. Casa di Cura Villa delle
Querce e la Federazione Funzione Pubblica C.G.I.L., iscritta al n.
328 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 dal Pretore di Roma sul
ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia
contro il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 401 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione della Federazione Funzione Pubblica
C.G.I.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Genzano, con ordinanza del 16 maggio
1987 (R.O. n. 328/87), emessa nel giudizio di opposizione a decreto
ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 promosso dalla s.p.a.
Villa delle Quercie di Nemi contro la Federazione della funzione
pubblica aderente alla CGIL, ha sollevato, su istanza di parte, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n.
300 del 1970 in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della
Costituzione;
che, a parere del giudice rimettente la disposizione censurata -
consentendo che una medesima condotta del datore di lavoro, idonea a
ledere contemporaneamente situazioni giuridiche collettive ed
individuali, sia oggetto di pronuncie divergenti in un giudizio ex
art. 28 legge citata e in un giudizio individuale e non prevedendo
poi adeguati meccanismi di coordinamento tra i due giudizi -
determinerebbe la possibilità di un "contrasto pratico" tra
giudicati;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione
di un congegno di coordinamento tra i due giudizi e la conseguente
possibilità di giudicati contrastanti violerebbe, da un lato, gli
artt. 3 e 24 Cost. e, dall'altro lato, l'art. 102 Cost. conferendo al
giudice del procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori la
fisionomia e la posizione di un giudice speciale, svincolato,
nell'accertamento dei fatti, tanto da precedenti accertamenti
effettuati in sede di giudizio penale quanto da accertamenti compiuti
dal giudice civile in una causa individuale avente ad oggetto gli
stessi eventi;
che nel giudizio si è costituita la Federazione funzione
pubblica C.G.I.L. Comprensorio dei Castelli Romani in persona del suo
segretario, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ventura e
Livio Bussa, chiedendo alla Corte di dichiarare infondata la
questione sollevata dal Pretore di Genzano;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
argomentando e concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza
della questione;
che il Pretore di Roma, con ordinanza dell'11 febbraio 1987,
emessa nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n.
300 del 1970 nei contronti del Ministero dell'Interno e della
Presidenza del Consiglio dei ministri da parte dell'Associazione
Nazionale Funzionari di Polizia per lamentare la propria esclusione
dalla contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo di
categoria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della
stessa legge n. 300 del 1970 nonché dell'art. 23, primo comma, della
legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui escludono
l'applicabilità nei confronti dello Stato del citato art. 28, per la
tutela di posizioni di diritto soggettivo proprie ed esclusive del
sindacato e non correlate a posizioni soggettive inerenti al rapporto
di impiego di singoli dipendenti;
che il giudice remittente, pur dandosi carico della sentenza n.
68 del 1980, con la quale questa Corte ha dichiarato l'infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 28
della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non consente
l'esperibilità dello speciale procedimento ivi previsto nei
confronti dello Stato, ha ritenuto di dovere nondimeno sollevare il
suddetto dubbio di incostituzionalità sotto il diverso profilo che
una differenza di tutela, mentre può risultare giustificata nei
rapporti fra impiego pubblico e impiego privato, non appare razionale
nell'ambito del pubblico impiego in generale, cosicché sarebbe
illegittimo che il sindacato dei dipendenti statali godesse di mezzi
di tutela ritenuti meno efficaci di quelli a disposizione
dell'analogo sindacato dei dipendenti degli altri enti pubblici non
economici, i quali possono fruire del menzionato procedimento
speciale;
che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato
che ha concluso nel senso dell'inammissibilità e, comunque,
dell'infondatezza della questione;
Considerato che, per quanto concerne la questione sollevata dal
Pretore di Genzano (R.O. n. 328/87), l'azione speciale ex art. 28
Statuto dei lavoratori e l'azione individuale, pur diretta a
reprimere una medesima condotta del datore di lavoro, restano azioni
del tutto distinte ed autonome in ragione della diversità dei
soggetti legittimati a proporle, della diversità degli interessi
tutelati (interessi collettivi sindacali l'una e diritti individuali
l'altra) e della diversità dei profili di illiceità della condotta;
che, in particolare, nei due giudizi la condotta del datore di
lavoro è esaminata, ricostruita, valutata da angolazioni e con
finalità profondamente differenti, dal momento che il giudice del
procedimento repressivo speciale è chiamato a verificare se l'atto o
il comportamento del datore di lavoro abbia leso gli interessi
collettivi di cui sono titolari esclusivi le associazioni sindacali,
mentre il giudice dell'azione individuale ha il compito di
controllare la legittimità del medesimo atto o comportamento sul
terreno della disciplina del rapporto di lavoro;
che, a causa della strutturale diversità dei due giudizi e
degli accertamenti in essi compiuti, il medesimo fatto storico (nella
specie: il licenziamento di alcuni dipendenti) può essere oggetto,
in sede di procedimento repressivo speciale ed in sede di giudizio
individuale, di pronuncie di segno differente ma non per questo
contraddittorie, insuscettibili di produrre alcun contrasto tra
giudicati;
che sul piano più strettamente operativo - cui si riferisce il
giudice a quo - l'eventuale adozione di pronuncie divergenti nei due
giudizi di cui si discute non sembra porre insolubili problemi di
coordinamento poiché è evidente che l'atto od il comportamento
potenzialmente "plurioffensivo" del datore di lavoro che venga
sottoposto al duplice vaglio del giudizio ex art. 28 Statuto dei
lavoratori e del giudizio individuale potrà essere considerato
esente da censure solo quando esso avrà superato positivamente
entrambe le verifiche giudiziali, mentre sarà sufficiente che uno
dei due distinti accertamenti si concluda con esito negativo per il
datore di lavoro perché dell'atto o del comportamento sia
alternativamente dichiarata l'invalidità o decretata la rimozione
degli effetti;
che la evidenziata assenza di contrasto tra giudicati e
l'inesistenza dei particolari problemi di coordinamento menzionati
nell'ordinanza di rinvio escludono che la norma impugnata violi gli
che l'autonomia e le peculiari caratteristiche del procedimento
regolato dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 sono modellate
sulle particolari esigenze di tutela di interessi collettivi,
differenti dagli interessi individuali dei singoli lavoratori, ma non
valgono certo a conferire al giudice dell'azione repressiva la
fisionomia e la natura di un giudice speciale, in contrasto con
l'art. 102 Cost., poiché il pretore è un magistrato ordinario,
inserito nell'ordine giudiziario, e non è lecita alcuna confusione
tra la sua posizione istituzionale e la specificità dei procedimenti
dal legislatore attribuiti alla sua competenza;
che per le suesposte ragioni la questione sollevata dal Pretore
di Genzano va dichiarata manifestamente infondata;
che del pari manifestamente infondata va dichiarata la questione
sollevata dal Pretore di Roma;
che, invero, non può disconoscersi che rilevanti diversità tra
i vari rapporti di impiego (quali, con riferimento alla dicotomia
pubblico-privato, sono state ritenute idonee a giustificare, in parte
qua, una diversità di disciplina: v. sent. n. 60 del 1980) si
rinvengono non soltanto per effetto di tale dicotomia, ma esistono,
con non minore incidenza, anche all'interno del vasto campo del
pubblico impiego;
che non è dubitabile, in particolare, che sussistono profonde
differenze di disciplina e di tutela tra i rapporti con Stato, Enti
pubblici economici ed Enti pubblici non economici, onde non è
ipotizzabile un'automatica estensione dall'un settore all'altro delle
rispettive normative;
che, nonostante significativi processi di omogenizzazione di
dette normative, il rapporto di pubblico impiego statale resta
tutt'ora distinto da quello intercorrente con Enti pubblici, sia pure
non economici, e che, di fronte alla dilatazione degli ambiti del
diritto pubblico, ben può il legislatore diversamente apprezzare il
collegamento e la strumentalità del rapporto di lavoro rispetto alle
finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola
l'amministrazione pubblica;
che, con riferimento allo Stato, è innegabile che i fini
assunti in via diretta dal medesimo sono, per natura o per
valutazione insindacabile del legislatore, tra quelli basilari per
l'esistenza stessa e per il mantenimento delle condizioni
indispensabili alla vita della Comunità;
che, in considerazione di ciò, può trovare ragionevole
giustificazione uno speciale regime degli strumenti di difesa dei
sindacati anche rispetto ad altri comparti della pubblica
amministrazione, assumendo proprio in tale contesto pienezza di
significato la riserva dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970 per
Enti pubblici non economici che, in relazione alle funzioni
esercitate, abbiano norme che escludano il peculiare rimedio di cui
all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;
che, più in particolare, per quanto concerne la Polizia di
Stato non può trascurarsi la posizione del tutto peculiare della
medesima, giustificata dalle delicate funzioni che essa è chiamata a
svolgere (anche rispetto a quelle degli altri organi statali);
che, in tale quadro complessivo, l'inapplicabilità
dell'istituto dell'art. 28 cit. ai sindacati della Polizia di Stato,
da una parte non contrasta con gli artt. 3 e 39 Cost. e dall'altra
non costituisce impedimento né diminuzione di tutela giurisdizionale
in relazione all'art. 24 Cost., rimanendo questa assicurata, fra
l'altro, anche dai mezzi cautelari previsti dalla giurisdizione
amministrativa, non meno rapidi ed incisivi, specie alla luce degli
interventi di questa Corte (v. sent. n. 190 del 1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970 n. 300
(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento) e 23, primo comma, della legge 29 marzo 1983,
n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24, 39 e 102 Cost., dai Pretori di Genzano e di Roma
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:860 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte