Ordinanza n. 863/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1378/1956
- art. 1legge 1866/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni), come sostituito dall'art. 1 della legge 31
dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre
1956, n. 1378), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1987 dal
Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Amato
Salvatore e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 544
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione di Amato Salvatore nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza in data 27 giugno 1987, il Pretore di
Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come
sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, nella
parte in cui, per i componenti delle commissioni di esami per
l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale,
non si prevede lo stesso compenso di quello previsto per i componenti
delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio di altre
professioni; e ciò per preteso contrasto con gli artt. 3, primo
comma, 33, quinto comma e 36, primo comma, della Costituzione;
che, a parte la diversità delle prestazioni rese nelle diverse
commissioni di esame di abilitazione all'esercizio delle varie
professioni, la valutazione degli apporti dei componenti è rimessa
alla discrezionalità del legislatore, che rimane insindacabile nel
giudizio di costituzionalità siccome non degrada in arbitrio;
che, per quanto la censura riferita all'art. 33, quinto comma,
Cost., anzitutto manca in modo assoluto una specifica motivazione sul
punto ed, inoltre, non è dato vedere altrimenti il modo in cui la
norma costituzionale invocata possa risultare violata dalla
determinazione dell'entità del compenso spettante ai componenti
delle commissioni per gli esami per l'abilitazione all'esercizio
professionale;
che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 36, primo
comma, Cost., in quanto il compenso spettante ai componenti
costituisce solo una parte accessoria della complessiva posizione
reddituale di tali soggetti, dato il carattere episodico, eventuale e
temporalmente limitato, della prestazione retribuita;
che, conseguentemente, la proposta questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come
sostituito dall'art. 1, legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche
all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), sollevata, con
riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma, e 36, primo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:863 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte