Ordinanza n. 87/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 24legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 24 del
T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,
promosso con l'ordinanza 27 marzo 1956 del Pretore di Latina, emessa
nel procedimento penale a carico di D'Alessio Aldo ed altri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 420 del 22 settembre 1956
ed iscritta al n. 296 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 27 marzo 1956 del
Pretore di Latina è stata sollevata la questione circa la legittimità
costituzionale degli artt. 18 e 24 del T.U. delle leggi di p. s., in
riferimento all'art. 17 della Costituzione;
che dal testo dell'ordinanza risulta che la contravvenzione a
carico dei prevenuti fu elevata per aver promosso una pubblica riunione
senza dalle il prescritto avviso all'autorità competente.
Considerato che già questa Corte, con la sentenza del 19 giugno
1956, n. 9, successivamente varie volte confermata, ebbe a dichiarare
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18
del T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione
penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;
che non sussiste alcuna ragione per andare ora in contrario avviso,
e che è da rilevare che l'art. 24 del T.U. citato riguarda le
formalità per lo scioglimento delle riunioni o degli assembramenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di
Latina.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte