Ordinanza n. 87/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (istituzione dell'imposta locale sui redditi),
promossi con tre ordinanze emesse il 7 novembre 1979 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Larino, iscritte ai nn. 761, 762 e 763 del
registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 6 del 1981;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Commissione
tributaria di primo grado di Larino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35 e 53
Cost. - del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta
locale sui redditi, "nella parte in cui prevede l'applicazione di tale
imposta solo a carico dei lavoratori autonomi".
Considerato che i giudizi predetti possono essere riuniti e
congiuntamente decisi;
che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata già risolta
dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato,
da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di
lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa,
dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra
parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente
annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la
disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a
sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere
applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità
parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta
locale sui redditi".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in
riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in
epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte