Ordinanza n. 87/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica,
metallurgica e affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con
ordinanza emessa il 1 febbraio 1983 dal pretore di Legnano nei
procedimenti civili riuniti Travagli Giovanni ed altro contro s.a.s.
Costruzioni Meccaniche Caccia iscritta al n. 192 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del
1983,
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, coll'ordinanza e nella causa civile indicate in
epigrafe, il Pretore di Legnano sollevava questione mcidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 19 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine,
stipulato il 30 luglio 1936, in riferimento all'art. 52, secondo comma
Cost.,
che, dovendosi decidere sul calcolo dell'indennità di anzianità
spettante ad operaio assunto il 14 marzo 1934, licenziato il 22 gennaio
1942 perché chiamato alle armi, e poscia riassunto a fine servizio
militare il 23 luglio 1946, in un rapporto di lavoro definitivamente
cessato il 31 ottobre 1981, il Pretore riteneva rilevante la questione
di legittimità del C.C.N.L. citato che prevedeva il licenziamento del
dipendente in occasione della chiamata alle armi,
che peraltro il Pretore riteneva necessaria la rimessione degli
atti a questa Corte nel presupposto che il contratto collettivo debba
considerarsi atto avente forza di legge,
che nessuno si è costituito nel giudizio, né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte ha ripetutamente avvertito che quei
contratti non ebbero forza di legge nel sistema in cui sorsero, e tale
forza non acquistarono neppure allorquando il d.lg.lgt. 21 novembre
1944 n. 369 dispose che le norme corporative mantenessero la loro
originaria efficacia onde evitare che, a seguito della soppressione di
quell'ordinamento, si determinasse un vuoto nella disciplina dei
rapporti contrattuali in materia di lavoro (cfr., fra le altre, sent.
n. 1/1963, n. 76/1969, n. 72/1971, e n. 264/1974),
che questa Corte non trova ragioni o profili diversi pel
discostarsi dalla citata costante giurisprudenza,
che peraltro va respinto anche il suggerimento contenuto nella
parte motiva dell'ordinanza di rimessione, secondo cui la Corte
potrebbe subordinatamente, ove volesse disattendere la sostenuta forza
di legge del C.C.N.F., prendere in considerazione l'art. 1609 cod. civ.
1865 che - a dire del rimettente - pur riguardando i contratti di
locazione di case, sarebbe stato analogicamente applicato,
evidentemente prima del 1936, a fattispecie simili a quella in esame,
sia perché - a parte la sua inconferenza - sarebbe comunque
irrilevante in quanto quella disposizione non potrebbe mai essere
applicata al caso di specie che si è verificato sotto la vigenza del
Contratto collettivo, sia perché la detta norma non è stata
espressamente impugnata nella parte dispositiva,
che conseguentemente la sollevata questione appare manifestamente
inammissibile, non potendosi invocare il controllo di questa Corte nei
confronti di atti che non hanno forza di legge: il che non esclude che
al giudice competente spetti pur sempre - se del caso - l'esame della
compatibilità del C.C.N.L. con norme imperative appartenenti a fonti
gerarchicamente sovraordinate, e particolarmente innanzitutto nei
riguardi di norme costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. l. 9 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro per l'industria meccanica, metallurgica e affine, stipulato il
30 luglio 1936, in riferimento all'art. 52, secondo comma, Cost.,
sollevata dal Pretore di Legnano con ord. 1 febbraio 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte