Ordinanza n. 88/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.
delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,
promosso con l'ordinanza 18 maggio 1956 del Pretore di Ploaghe, emessa
nel procedimento penale a carico di Biddau Antonio Gavino, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed
iscritta al n. 300 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con l'ordinanza penale del 18 maggio 1956 del Pretore
di Ploaghe è stata sollevata la questione circa la legittimità
costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p. s., in riferimento al
disposto dell'art. 17 della Costituzione, in quanto quest'ultimo non
stabilisce sanzione alcuna per le riunioni in luogo pubblico, tenute
senza darne preavviso all'autorità competente.
Considerato che con la sentenza 19 giugno 1956, n. 9, e con altre
successive pronuncie, la Corte costituzionale, prendendo in esame la
stessa questione sollevata dal Pretore di Ploaghe, ha dichiarato
infondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del
citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il
mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo
conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in
luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del 2 comma dell'art.
17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;
che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tali pronuncie
della Corte vanno pienamente confermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata ed ordina che gli atti siano restituiti al
Pretore di Ploaghe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte