Ordinanza n. 88/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58,
59 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni
di immobili urbani) promossi con ordinanze emesse dal giudice
conciliatore di Mirabello il 14 aprile 1979, dal pretore di Venezia il
6 dicembre 1978, dal giudice conciliatore di Scandicci il 4 maggio
1979, dal giudice conciliatore di Ravenna il 24 maggio 1979, dal
giudice conciliatore di Busto Arsizio il 7 giugno 1979, dal giudice
conciliatore di Torino il 29 marzo 1979, dal tribunale di Pescara il 30
maggio 1979, dal giudice conciliatore di Ariccia il 13 giugno 1979, dal
giudice conciliatore di Bari il 28 marzo (numero due ordinanze) e il 14
marzo 1979, dal giudice conciliatore di Udine il 30 marzo e il 5 aprile
1979, dal pretore di Pizzo il 13 giugno 1979, dal giudice conciliatore
di Milano il 28 maggio 1979, dal pretore di Agrigento il 10 maggio
1979, dal giudice conciliatore di Castelveccana il 5 luglio 1979, dal
pretore di Lucca il 24 giugno 1979, dal giudice conciliatore di
Peschiera Borromeo il 20 giugno 1979, dal giudice conciliatore di
Manfredonia il 25 giugno 1979, dal pretore di Cagliari il 5 luglio
1979, dal giudice conciliatore di Genova - Bolzaneto il 18 luglio 1979,
dal pretore di Atessa il 26 luglio 1979, dal giudice conciliatore di
Bitonto il 13 luglio 1979, dal giudice conciliatore di Prato il 3
ottobre 1979, dal giudice conciliatore di Gorizia il 29 settembre 1979,
dal giudice conciliatore di Salsomaggiore Terme il 30 luglio 1979, dal
giudice conciliatore di Parma il 24 ottobre 1979, dal giudice
conciliatore di Cinisello Balsamo il 18 giugno 1979, dal giudice
conciliatore di Gorizia il 27 ottobre 1979, dal giudice conciliatore di
Cologno Monzese il 20 giugno 1979, dal pretore di Potenza il 19 ottobre
1979 e dal pretore di Firenze il 10 ottobre 1979, rispettivamente
iscritte ai nn. 543, 545, 556, 562, 574, 578, 582, 584, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 627, 628, 657, 665, 730, 771, 779, 781, 804, 805, 863,
864, 874, 910, 912, 919, 927, 931 e 981 del registro ordinanze 1979 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 251, 258, 265,
284, 291, 298, 304, 318, 332 e 353 del 1979 e nn. 8, 15, 36, 43, 50 e
64 del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto:
1) che con trenta delle ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge sull'equo canone n.
392 del 27 luglio 1978, in riferimento agli artt. 3, 42 e 47 della
Costituzione, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso per
necessità del locatore dai contratti di locazione con conduttori il
cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire;
2) che con altre tre delle ordinanze indicate in epigrafe (nn. 601,
602 e 657/79) è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale del citato art. 59 della legge n. 392 del 27 luglio
1978, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, censurandosi la
discriminazione esistente in tema di recesso ed in particolare la
previsione della suddetta facoltà nei confronti di coloro che abbiano
un reddito inferiore agli otto milioni annui.
Considerata la connessione delle questioni proposte con le
ordinanze di rimessione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e
definiti con unica ordinanza.
Considerato che ambedue le questioni, tra loro alternative, sono
state già prospettate alla Corte la quale, con la sentenza n. 22 del
1980, le ha risolte nel senso di riconoscere la fondatezza della
questione indicata sub 1) e l'infondatezza di quella formulata sub 2);
detta sentenza, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 citata legge n. 392
del 1978, ha chiaramente indicato che la disparità di trattamento in
tema di recesso dovesse essere eliminata estendendosi il diritto anche
ai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a
proroga anziché eliminandosi in ogni caso la facoltà di recesso;
che l'accoglimento della questione sub 1) è motivata in termini
tali da escludere la fondatezza della questione prospettata sub 2) e
che il dispositivo adottato comporta necessariamente la non fondatezza
delle censure formulate a sostegno della questione prospettata sub 2).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della
legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui
esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti
in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga, perché
già dichiarato illegittimo con sentenza n. 22 del 1980;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978 sollevata con
le ordinanze di remissione nn. 601, 602 e 657 del 1979, perché già
ritenuta non fondata con la suddetta sentenza della Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte