Ordinanza n. 88/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 160/1955
- art. 10legge 160/1955
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10
della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del
personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di
istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica),
promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal TAR per il Lazio sul
ricorso proposto da Orvieti Marcello contro il Preside dell'Istituto
tecnico industriale "E. Fermi" di Bibbiena ed altri, iscritta al n. 884
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 135 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 giugno 1981, pervenuta alla
Corte costituzionale il 29 novembre 1982, il tribunale amministrativo
regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo comma,
della Costituzione, degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n.
160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo
delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica,
scientifica, magistrale e tecnica), nella parte in cui fissano un
diverso regime delle assenze per malattia accertata
dall'Amministrazione nei riguardi dei professori incaricati a tempo
indeterminato rispetto ai docenti di ruolo;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia
dichiarata infondata.
Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da
altri giudici con riferimento ai medesimi parametri degli artt. 3 e 32
della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata da questa
Corte con sentenza n. 212 del 1983, e manifestamente infondata con
ordinanza n. 291 del 1983, né sono prospettati nel presente giudizio
argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza;
che le considerazioni poste da questa Corte a base della richiamata
sentenza n. 212 del 1983, valgono anche ad escludere il contrasto,
peraltro appena profilato nell'ordinanza di rimessione, delle
denunciate norme con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;
che va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della
questione in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i Giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal
tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 884 del 1982),
degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato
giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli
istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e
tecnica).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIAREELI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GAELO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte