Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del

d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992,

n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), promossi con

ordinanze emesse il 28 gennaio e l'8 giugno 1999 dal giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze sulle istanze

proposte da L. R. e da B.M. F. ed altro, iscritte ai nn. 172 e 462

del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 13 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza 28 gennaio 1999 (r.o. n. 172 del 1999)

il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306

(convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), introdotto

dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (convertito

dalla legge 8 agosto 1994, n. 501), nella parte in cui esclude, in

caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato

di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorra la

circostanza attenuante di cui al comma 5 della medesima disposizione,

la confisca dei valori che costituiscono il profitto dell'attività

di spaccio di sostanze stupefacenti;

che il rimettente - premesso di essere chiamato a decidere,

in qualità di giudice dell'esecuzione, su di una richiesta di

restituzione di una somma di denaro sequestrata a persona alla quale

era poi stata applicata la pena su richiesta per il delitto di cui

all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - rileva che la

somma in questione, pur essendo il frutto della cessione di sostanze

stupefacenti, non è sottoponibile a confisca, ammessa dall'art. 445,

comma 1, cod. proc. pen. solo nelle ipotesi di confisca obbligatoria

ex art. 240, secondo comma, cod. pen., mentre nella specie,

trattandosi del profitto del reato, si versa in un caso pacifico in

cui la misura è facoltativa;

che, d'altro canto, il giudice a quo rileva che non può

farsi ricorso all'applicazione della confisca del denaro, dei beni o

delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la

provenienza, prevista dall'art. 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992,

in quanto espressamente esclusa nel caso in cui ricorra l'attenuante

di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;

che il rimettente precisa di avere già sollevato analoga

questione di legittimità costituzionale nei confronti degli

artt. 445 cod. proc. pen. e 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992,

dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza di questa Corte

n. 378 del 1998 perché prospettata in maniera ancipite e perché

interventi additivi del tipo di quello richiesto spettano

esclusivamente alla discrezionalità del legislatore;

che, preso atto di tale decisione, il giudice a quo ripropone

ora la questione nei confronti del solo art. 12-sexies del d.-l.

n. 306 del 1992, ritenendo così di superare sia la natura ancipite

della questione sollevata in precedenza, sia il carattere additivo

della pronuncia richiesta alla Corte, in quanto "la conformità alla

Costituzione potrà essere ripristinata semplicemente eliminando

l'inciso "esclusa la fattispecie di cui al comma 5" contenuto

nell'art. 12-sexies citato;

che, richiamandosi integralmente alle argomentazioni svolte

nella precedente ordinanza, il rimettente ritiene che la disciplina

censurata contrasti con il principio della funzione rieducativa della

pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto lo spacciatore

sarebbe "incoraggiato a proseguire l'attività illecita" dalla

restituzione del denaro proveniente dallo spaccio, nonché con

l'art. 3 Cost., apparendo "irragionevole, e contraria al comune

sentire e alla morale, la definitiva acquisizione dei profitti

illeciti, tanto più laddove provenienti da un'attività così

dannosa per la società come lo spaccio dell'eroina";

che con successiva ordinanza 8 giugno 1999 (r.o. n. 462 del

1999) il medesimo giudice ha sollevato nel corso di altro

procedimento, sempre in qualità di giudice dell'esecuzione, identica

questione, sulla base delle stesse argomentazioni esposte

nell'ordinanza n. 172 del r.o. del 1999.

Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano la

identica questione, per cui deve essere disposta la riunione dei

relativi giudizi di costituzionalità;

che mediante la questione di legittimità costituzionale il

rimettente vorrebbe in sostanza ottenere da questa Corte una

decisione che consenta di disporre la confisca del denaro, dei beni o

delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la

provenienza anche ove si tratti dei profitti dello spaccio di

stupefacenti attenuato per la lieve entità del fatto;

che tale forma di confisca, prevista dall'art. 12-sexies del

d.-l. n. 306 del 1992 anche in caso di applicazione della pena su

richiesta delle parti per alcuni reati di particolare gravità, tra i

quali rientrano i delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del

1990, è espressamente esclusa ove ricorra la circostanza attenuante

configurata dal comma 5 di tale disposizione;

che questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di

occuparsi sia della disciplina generale della operatività della

confisca a seguito della sentenza di applicazione della pena su

richiesta delle parti, sia della particolare ipotesi di confisca

disposta dall'art. 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992;

che con riguardo all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che

ammette la confisca solo nei casi in cui tale misura è obbligatoria

a norma dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. (tra i quali rientra,

per quanto qui interessa, il prezzo, ma non anche il profitto, del

reato), questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale che miravano ad estendere la

sfera di applicazione di tale misura al profitto del reato, rilevando

che la relativa richiesta ha natura solo apparentemente demolitoria,

ma in realtà si sostanzia in un intervento additivo di competenza

del legislatore, cui spetta esclusivamente, nell'ambito della sua

discrezionalità, purché non arbitrariamente esercitata, operare

scelte derogatorie rispetto a quelle previste in via generale dalla

disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta

(v. ordinanza n. 334 del 1994, in tema di profitto derivante dallo

spaccio di sostanze stupefacenti, nonché ordinanze nn. 371 e 282 del

1995);

che, in relazione alla specifica ipotesi di confisca, oggetto

del presente giudizio di costituzionalità, prevista

dall'art. 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992, questa Corte ha

ribadito (ordinanza n. 378 del 1998) che in materia penale interventi

additivi del tipo richiesto spettano al solo legislatore,

richiamandosi alle argomentazioni svolte nell'ordinanza n. 334 del

1994;

che non vi sono ragioni per discostarsi da questo consolidato

orientamento giurisprudenziale, in quanto la richiesta del giudice

rimettente di abolire il mero inciso "esclusa la fattispecie di cui

al comma 5" dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contenuto

nell'art. 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992, non varrebbe a mutare

il carattere additivo dell'intervento richiesto a questa Corte;

che, comunque, nel caso di specie il rimettente non ha preso

in considerazione la possibilità di respingere la richiesta di

restituzione sulla base della giurisprudenza di legittimità in

materia, che ai fini dell'accoglimento ritiene necessaria la prova

dello ius possidendi in capo al richiedente, cioè dell'esistenza di

una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, non

configurabile nella situazione di fatto prospettata dal giudice a

quo;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del

d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992,

n. 356, introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399,

convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte