Ordinanza n. 88/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-sexieslegge 306/1992
- art. 2legge 399/1994
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del
d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992,
n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), promossi con
ordinanze emesse il 28 gennaio e l'8 giugno 1999 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze sulle istanze
proposte da L. R. e da B.M. F. ed altro, iscritte ai nn. 172 e 462
del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 13 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza 28 gennaio 1999 (r.o. n. 172 del 1999)
il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), introdotto
dall'art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (convertito
dalla legge 8 agosto 1994, n. 501), nella parte in cui esclude, in
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato
di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorra la
circostanza attenuante di cui al comma 5 della medesima disposizione,
la confisca dei valori che costituiscono il profitto dell'attività
di spaccio di sostanze stupefacenti;
che il rimettente - premesso di essere chiamato a decidere,
in qualità di giudice dell'esecuzione, su di una richiesta di
restituzione di una somma di denaro sequestrata a persona alla quale
era poi stata applicata la pena su richiesta per il delitto di cui
all'art. 73, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - rileva che la
somma in questione, pur essendo il frutto della cessione di sostanze
stupefacenti, non è sottoponibile a confisca, ammessa dall'art. 445,
comma 1, cod. proc. pen. solo nelle ipotesi di confisca obbligatoria
ex art. 240, secondo comma, cod. pen., mentre nella specie,
trattandosi del profitto del reato, si versa in un caso pacifico in
cui la misura è facoltativa;
che, d'altro canto, il giudice a quo rileva che non può
farsi ricorso all'applicazione della confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la
provenienza, prevista dall'art. 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992,
in quanto espressamente esclusa nel caso in cui ricorra l'attenuante
di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990;
che il rimettente precisa di avere già sollevato analoga
questione di legittimità costituzionale nei confronti degli
artt. 445 cod. proc. pen. e 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992,
dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza di questa Corte
n. 378 del 1998 perché prospettata in maniera ancipite e perché
interventi additivi del tipo di quello richiesto spettano
esclusivamente alla discrezionalità del legislatore;
che, preso atto di tale decisione, il giudice a quo ripropone
ora la questione nei confronti del solo art. 12-sexies del d.-l.
n. 306 del 1992, ritenendo così di superare sia la natura ancipite
della questione sollevata in precedenza, sia il carattere additivo
della pronuncia richiesta alla Corte, in quanto "la conformità alla
Costituzione potrà essere ripristinata semplicemente eliminando
l'inciso "esclusa la fattispecie di cui al comma 5" contenuto
nell'art. 12-sexies citato;
che, richiamandosi integralmente alle argomentazioni svolte
nella precedente ordinanza, il rimettente ritiene che la disciplina
censurata contrasti con il principio della funzione rieducativa della
pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto lo spacciatore
sarebbe "incoraggiato a proseguire l'attività illecita" dalla
restituzione del denaro proveniente dallo spaccio, nonché con
l'art. 3 Cost., apparendo "irragionevole, e contraria al comune
sentire e alla morale, la definitiva acquisizione dei profitti
illeciti, tanto più laddove provenienti da un'attività così
dannosa per la società come lo spaccio dell'eroina";
che con successiva ordinanza 8 giugno 1999 (r.o. n. 462 del
1999) il medesimo giudice ha sollevato nel corso di altro
procedimento, sempre in qualità di giudice dell'esecuzione, identica
questione, sulla base delle stesse argomentazioni esposte
nell'ordinanza n. 172 del r.o. del 1999.
Considerato che le due ordinanze di rimessione sollevano la
identica questione, per cui deve essere disposta la riunione dei
relativi giudizi di costituzionalità;
che mediante la questione di legittimità costituzionale il
rimettente vorrebbe in sostanza ottenere da questa Corte una
decisione che consenta di disporre la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la
provenienza anche ove si tratti dei profitti dello spaccio di
stupefacenti attenuato per la lieve entità del fatto;
che tale forma di confisca, prevista dall'art. 12-sexies del
d.-l. n. 306 del 1992 anche in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti per alcuni reati di particolare gravità, tra i
quali rientrano i delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990, è espressamente esclusa ove ricorra la circostanza attenuante
configurata dal comma 5 di tale disposizione;
che questa Corte ha avuto ripetutamente occasione di
occuparsi sia della disciplina generale della operatività della
confisca a seguito della sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti, sia della particolare ipotesi di confisca
disposta dall'art. 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992;
che con riguardo all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che
ammette la confisca solo nei casi in cui tale misura è obbligatoria
a norma dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. (tra i quali rientra,
per quanto qui interessa, il prezzo, ma non anche il profitto, del
reato), questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale che miravano ad estendere la
sfera di applicazione di tale misura al profitto del reato, rilevando
che la relativa richiesta ha natura solo apparentemente demolitoria,
ma in realtà si sostanzia in un intervento additivo di competenza
del legislatore, cui spetta esclusivamente, nell'ambito della sua
discrezionalità, purché non arbitrariamente esercitata, operare
scelte derogatorie rispetto a quelle previste in via generale dalla
disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta
(v. ordinanza n. 334 del 1994, in tema di profitto derivante dallo
spaccio di sostanze stupefacenti, nonché ordinanze nn. 371 e 282 del
1995);
che, in relazione alla specifica ipotesi di confisca, oggetto
del presente giudizio di costituzionalità, prevista
dall'art. 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992, questa Corte ha
ribadito (ordinanza n. 378 del 1998) che in materia penale interventi
additivi del tipo richiesto spettano al solo legislatore,
richiamandosi alle argomentazioni svolte nell'ordinanza n. 334 del
1994;
che non vi sono ragioni per discostarsi da questo consolidato
orientamento giurisprudenziale, in quanto la richiesta del giudice
rimettente di abolire il mero inciso "esclusa la fattispecie di cui
al comma 5" dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, contenuto
nell'art. 12-sexies del d.-l. n. 306 del 1992, non varrebbe a mutare
il carattere additivo dell'intervento richiesto a questa Corte;
che, comunque, nel caso di specie il rimettente non ha preso
in considerazione la possibilità di respingere la richiesta di
restituzione sulla base della giurisprudenza di legittimità in
materia, che ai fini dell'accoglimento ritiene necessaria la prova
dello ius possidendi in capo al richiedente, cioè dell'esistenza di
una posizione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, non
configurabile nella situazione di fatto prospettata dal giudice a
quo;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies del
d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, introdotto dall'art. 2 del d.-l. 20 giugno 1994, n. 399,
convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte