Ordinanza n. 88/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2,
del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni,
nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e 513 codice di procedura
penale, promossi con ordinanze emesse il 17 marzo 2000 e il 4 ottobre
2000 dal Tribunale di Grosseto rispettivamente iscritte al n. 591 del
registro ordinanze 2000 e al n. 65 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie
speciale, n. 43 dell'anno 2000 e n. 6 dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il
17 marzo 2000 ed il 4 ottobre 2000 (r.o. n. 591 del 2000 e r.o. n. 65
del 2001), il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell'"intero" art. 1, comma 2, del decreto-legge
7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35; "ovvero" della medesima norma, "nella
sola parte" in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo
difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento;
"ovvero", ancora, in riferimento all'art. 111 della Costituzione,
dell'art. 513 cod. proc. pen;
che, ad avviso del giudice a quo, la prima delle due norme
impugnate - nel disciplinare in via transitoria l'utilizzabilità
delle dichiarazioni precedentemente rese da imputati in procedimenti
connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame dibattimentale,
limitandola alle sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del
dibattimento alla data di entrata in vigore della citata legge n. 35
del 2000 - determinerebbe una disparità di trattamento fra imputati
legata ad un dato del tutto casuale, aleatorio e "discrezionale nei
tempi": con la "paradossale conseguenza" che non potrebbero essere
utilizzati verbali di interrogatorio, "che in nulla differiscono da
altri già acquisiti";
che la disciplina censurata risulterebbe priva di intrinseca
ragionevolezza ed, inoltre, costituirebbe vulnus anche al diritto
inviolabile di difesa statuito dal secondo comma dell'art. 24 Cost.;
che, pur "nella consapevolezza della singolarità di una
opzione interpretativa alternativa", il rimettente impugna altresì -
ritenendolo tuttora vigente - l'art. 513 cod. proc. pen., sul rilievo
che la possibilità da esso sancita, di acquisire, attraverso il
meccanismo delle contestazioni, le dichiarazioni di imputati in
procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame si
porrebbe "in evidente contrasto" con il nuovo precetto costituzionale
in tema di "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost. e con la
disciplina di cui alla legge 25 febbraio 2000, n. 35, che di esso
"costituisce concreta attuazione";
che nel giudizio originato dall'ordinanza n. 65 del 2001 si
è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione.
Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Grosseto
sollevano la medesima questione e che va pertanto disposta la
riunione dei relativi giudizi;
che il giudice rimettente formula, contestualmente, tre
diverse censure di legittimità costituzionale, che investono:
l'art. 1, comma 2, del d. l. n. 2 del 2000, come convertito, con
modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, "nella sua totalità";
"ovvero" la medesima norma "nella parte in cui limita la valutazione
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame
dell'imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al
fascicolo del dibattimento", entrambe in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost.; "ovvero", ancora, l'art. 513 cod. proc. pen., in
riferimento all'art. 111 Cost.;
che tali censure si pongono, peraltro, in evidente rapporto
di reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti
agli interventi richiesti: mentre, infatti, la caducazione
dell'intera norma di cui all'art. 1, comma 2, del d. l. n. 2 del
2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000,
comporterebbe l'espunzione, dal regime transitorio in esame, di
qualsiasi possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni già
acquisite al fascicolo del dibattimento; la caducatoria parziale
della medesima norma, nei termini richiesti dal rimettente, avrebbe
l'opposto effetto di estendere l'operatività del regime transitorio
stesso; laddove, poi, con riferimento all'impugnativa dell'art. 513
cod. proc. pen., non viene chiarita la sua concatenazione con quella
relativa alla disciplina transitoria, rendendo così non scrutinabile
questa parte del quesito;
che, pertanto, avendo il giudice a quo omesso di concentrarsi
sull'una o l'altra delle alternative proposte, le questioni devono
essere dichiarate manifestamente inammissibili, perché prospettate
in modo ancipite (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 420 del 2001; n. 78
e n. 418 del 2000; n. 378 del 1998).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in
materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 513 cod. proc. pen.,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Grosseto, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte