Ordinanza n. 89/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle
leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel
procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente e di Meriggi
Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316
del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel
procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956
ed iscritta al n. 337 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate del 10 novembre 1956
del Pretore di Mortara è stata sollevata la questione circa la
legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p. s., in
riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;
che dal testo di dette ordinanze risulta che la contravvenzione a
carico del prevenuti fu elevata per aver promosso pubbliche riunioni
senza darne preavviso all'autorità competente.
Considerato che, con sentenza 19 giugno 1956, n. 9, e con altre
successive pronuncie, la Corte costituzionale, prendendo in esame la
stessa questione proposta dal Pretore di Mortara, ha dichiarato non
fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del
citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il
mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;
che, non essendovi ragioni in contrario, tali pronuncie della Corte
vanno pienamente confermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale proposta ed ordina la restituzione degli atti al Pretore
di Mortara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte