Ordinanza n. 89/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1973 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 619Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo
comma, lett. a, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza
emessa l'8 gennaio 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento civile
vertente tra Mantegazza Irma e la Esattoria civica di Milano, iscritta
al n. 104 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971.
Visto l'atto di costituzione dell'Esattoria civica di Milano;
udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente fra
Mantegazza Irma e l'Esattoria civica di Milano, il tribunale di questa
città, con ordinanza 8 gennaio 1971, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del
t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n.
645); il quale - stabilendo che l'opposizione (ex art. 619 c.p.c.) "non
puo essere proposta quando i mobili esistenti nella casa di abitazione
del contribuente, sui quali si pretende di avere diritto, hanno formato
oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo
debitore" - sembra porre la pubblica Amministrazione in una situazione
di privilegio, nei confronti di altri soggetti, che l'art. 113 Cost. ha
voluto risolutamente escludere concedendo per tutti gli atti la tutela
giurisdizionale;
che nel presente giudizio si è costituita l'Esattoria civica di
Milano, la quale, richiamando la sentenza della Corte n. 13 del 1971,
ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che la questione è stata dichiarata infondata con la
sentenza n. 13 del 1971 di questa Corte, non soltanto in riferimento
all'art. 113, ma anche in riferimento all'art. 42, secondo e terzo
comma, della Costituzione e che, con la sentenza n. 4 del 1973, la
Corte ha dichiarato altresì che la norma impugnata non è in contrasto
neppure con il principio di uguaglianza e con l'art. 24, primo comma,
Cost., per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi;
che l'ordinanza non prospetta nuovi profili né adduce argomenti
che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 207, secondo comma, lett. a, del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645, questione sollevata, in riferimento all'art. 113 della
Costituzione, dall'ordinanza del tribunale di Milano dell'8 gennaio
1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte