Ordinanza n. 89/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 2/2000
- art. 1legge 35/2000
- art. 1d.l. 2/2000
usata come parametro
citata
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
della legge 25 febbraio 2000, n. 35 (recte: decreto-legge 7 gennaio
2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2000, n. 35), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 2000 dal
Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di P.
S., iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie speciale, n. 11
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'11 maggio 2000 nel corso di
un processo penale nei confronti di persone imputate del reato di
peculato militare, il Tribunale militare di Torino ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della
legge 25 febbraio 2000 (recte: del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35)
in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in
cui non esclude dal regime probatorio ivi previsto "le deposizioni
rese a discarico dell'imputato";
che il rimettente premette, in punto di fatto, che a fronte
dell'esercizio da parte di un coimputato, in sede dibattimentale,
della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 210 cod. proc.
pen., il difensore di uno degli imputati aveva chiesto l'acquisizione
al fascicolo del dibattimento dei verbali di interrogatorio resi dal
coimputato nella fase delle indagini preliminari e contenenti
dichiarazioni favorevoli al proprio assistito, in forza dell'art. 1
del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 febbraio 2000, n. 35: richiesta alla quale, peraltro, il
pubblico ministero non aveva prestato il proprio consenso;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il Tribunale rimettente rileva come il principio del contraddittorio
nella formazione della prova, enunciato dall'art. 111 Cost., si
presti a due diverse interpretazioni, la prima delle quali,
attribuendo valore assoluto al precetto, implicherebbe
l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni comunque rese nella
fase delle indagini, comprese quelle, "non confermate in
dibattimento, favorevoli all'imputato";
che, a parere del giudice a quo, tale prospettiva
interpretativa contrasterebbe tuttavia con l'autentica ratio della
regola del contraddittorio, la quale dovrebbe considerarsi posta a
tutela dell'imputato e del suo interesse ad ottenere il
riconoscimento della completa innocenza, ponendosi dunque in funzione
strumentale rispetto al principio dell'inviolabilità del diritto di
difesa di cui all'art. 24 Cost., con la conseguenza che il divieto di
utilizzazione si riferirebbe " solo alle prove di colpevolezza, e non
a quelle di innocenza";
che, in questa prospettiva, la norma denunciata, non
distinguendo, ai fini del divieto di utilizzazione da essa sancito,
tra "dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa", verrebbe a
porsi in contrasto con il combinato disposto dei due precetti
costituzionali dianzi indicati;
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile e, comunque, infondata: ciò in ragione
dell'erroneo presupposto da cui muoverebbe il rimettente, il quale
sovrapporrebbe i due diversi profili dell'acquisizione e della
valutazione della prova, facendo derivare dalle regole di
quest'ultima la disciplina della prima.
Considerato che il Tribunale militare di Torino solleva, in
riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, nella parte
in cui, "non distinguendo tra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni
di difesa", impedirebbe di acquisire agli atti del fascicolo del
dibattimento e di utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni
rese nella fase delle indagini preliminari da soggetti che, ai sensi
dell'art. 210 cod. proc. pen., si siano avvalsi in dibattimento della
facoltà di non rispondere, anche se il contenuto delle precedenti
dichiarazioni sia favorevole all'imputato e rilevante al fine
dell'accertamento della sua innocenza;
che, peraltro, tenuto conto dell'assenza di "diritto vivente"
e della circostanza che la norma censurata è volta a dare
attuazione, in via transitoria, allo stesso precetto costituzionale
in tema di "giusto processo" assunto a parametro, il Tribunale
rimettente ha omesso di operare il doveroso scrutinio circa la
praticabilità di una lettura della norma conforme ai principi
costituzionali, come ricostruiti dal medesimo giudice a quo;
che, infatti, secondo il costante orientamento di questa
Corte (cfr., ex plurimis, sentenza n. 350 del 1997; ordinanza n. 7
del 1998), quanto meno in assenza di un indirizzo giurisprudenziale
consolidato, "il giudice ha il dovere di seguire l'interpretazione
ritenuta più adeguata ai principi costituzionali", configurandosi,
altrimenti, la questione di costituzionalità quale improprio
strumento rivolto ad ottenere "l'avallo di questa Corte a favore di
una determinata interpretazione della norma, attività, questa,
rimessa al giudice di merito" (v. sentenza n. 356 del 1996; ordinanze
n. 466 del 2000; n. 367 del 2001; n. 7 del 1998);
che la censura prospettata si profila quale mero dubbio
interpretativo, sollevato senza adeguata verifica di una possibile
interpretazione conforme ai parametri costituzionali invocati, con la
conseguenza che, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza
o meno della ricostruzione del quadro normativo coinvolto, la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio
2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte