Ordinanza n. 891/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 349/1977
- art. 9legge 349/1977
- art. 8legge 349/1979
usata come parametro
citata
- art. 11legge 349/1977
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo
comma, 9, secondo comma, nn. 6 e 11, secondo comma, primo periodo,
della legge 29 giugno 1977, n. 349 ("Norme transitorie per il
trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti
mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il
personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria,") promosso
con ordinanza emessa il 29 settembre 1979 dal T.A.R. del Lazio sui
ricorsi proposti dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani ed
altri e l'I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 570 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 284 dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Nazionale Medici
Condotti della Federazione italiana Medici Mutualistici, della
Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dell'I.N.A.M., delle
Regioni Veneto, Toscana, Umbria e Lombardia nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -
nel corso di un giudizio instaurato dal Sindacato Nazionale Autonomo
Medici Italiani ed altri, contro l'I.N.A.M. ed altri, per
l'annullamento delle delibere con le quali i commissari liquidatori
dei soppressi enti mutualistici di assistenza sanitaria hanno
recepito l'Accordo Nazionale tipo per la disciplina dei rapporti
convenzionali con i medici generici e pediatri - ha, con ordinanza
emessa il 29 ottobre 1979, sollevato, in riferimento agli artt. 3,
18, 23, 32, 36 e 39 Cost., questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 8, comma primo, 9, comma secondo, n. 6, ed 11, comma
secondo, primo periodo, della legge 29 giugno 1977 n. 349 ('Norme
transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già
esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione di
convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla
riforma sanitaria');
che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 8, comma primo della
legge 29 giugno 1977 n. 349, che prevede la stipula di un accordo
nazionale tipo tra una delegazione pubblica (Ministri della sanità e
del Lavoro e Regioni) e le "organizzazioni sindacali a carattere
nazionale più rappresentative di ciascuna categoria" di sanitari
libero- professionisti convenzionati con gli enti pubblici erogatori
dell'assistenza sanitaria (medici generici, specialisti, medici
ambulatoriali, titolari di farmacie, biologi, appartenenti alle
categorie sanitarie ausiliarie) "per la disciplina normativa e del
trattamento economico delle categorie medesime", contrasta con il
principio di libertà di associazione sindacale (artt. 39 e 18
Costituzione), garantita a tutti i lavoratori e non già solo a
quelli subordinati, in quanto privilegia nella partecipazione alle
trattative e alla stipulazione dell'accordo (efficace nei confronti
di tutti gli appartenenti alla categoria) associazioni non
riconosciute mediante registrazione, e scelte con criteri
approssimativi dalla stessa Pubblica Amministrazione, con la
conseguenza che l'influenza delle singole organizzazioni sindacali
non sarebbe proporzionale alla rappresentatività di esse;
che, altresì, secondo il T.A.R. Lazio, l'art. 9, comma secondo,
n. 6 della legge 29 giugno 1977 n. 349, che rimette all'accordo
nazionale tipo la determinazione del trattamento economico "a seconda
della quantità e qualità del lavoro prestato", mediante tariffe
socio- sanitarie costituite da un compenso globale annuo per
assistito integrabile per i pediatri e per essi soli, contrasta:
a) con gli artt. 32 e 36 Cost., in quanto la fissazione di una
retribuzione "capitaria" svincolata dall'intensità dell'attività
professionale prestata, non sembra applicare il principio (peraltro
enunciato nella stessa norma) della proporzionalità della
retribuzione e non appare suscettibile di garantire una effettiva
tutela della salute;
b) con l'art. 3 Cost. in quanto, la precisazione, per i soli
pediatri, di una integrazione della remunerazione capitaria, porrebbe
una ingiustificata disparità di trattamento tra medici generici e
pediatri;
che, infine, ad avviso dello stesso T.A.R., l'art. 11, secondo
comma, prima parte della legge 29 giugno 1977 n. 349, che pone a
carico degli Ordini e collegi professionali l'obbligo di dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni
uniche, contrasta con l'art. 23 Costituzione, in quanto imporrebbe
agli ordini professionali sanitari prestazioni di fare decise da
altri soggetti con incidenza di carattere patrimoniale, senza
rispettare il principio della riserva relativa, poiché la legge non
detta i limiti da osservarsi nella stipulazione dell'accordo;
che si sono costituiti nel giudizio davanti a questa Corte il
Commissario liquidatore dell'INAM, la Regione Lombardia, la Regione
Veneto, la Federazione italiana medici mutualistici, l'Associazione
nazionale medici convenzionati, la Federazione italiana medici
pediatri (quest'ultima fuori termine), chiedendo che le questioni
siano dichiarate non fondate;
che, si è costituita in giudizio la Regione Toscana,
sostenendo, in primo luogo, l'irrilevanza delle questioni sollevate
in quanto il giudice a quo non avrebbe giurisdizione sulle
convenzioni mutualistiche che costituirebbero una particolare forma
di contratto di diritto privato cui i singoli medici possono
volontariamente aderire mediante richiesta di iscrizione negli
appositi elenchi, e, in secondo luogo, l'infondatezza delle questioni
sollevate;
che anche la Regione Veneto ha preliminarmente eccepito
l'irrilevanza della questione relativa all'art. 8, primo comma, della
legge n. 349 del 1977, richiedendo il giudizio a quo, non tanto
l'accertamento della legittimità o meno della non partecipazione di
tutte le rappresentanze sindacali alla formazione dell'accordo,
quanto più semplicemente, un'indagine sull'appartenenza dei
ricorrenti a quelle maggiormente rappresentative;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per
il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che venga
dichiarata la non fondatezza della questione;
che la Regione Umbria, costituitasi in giudizio con la difesa e
la rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha fatto
proprie le deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle
quali si è riportata, concludendo, in conformità, per la
infondatezza delle questioni;
Considerato che l'eccezione di irrilevanza prospettata dalla
Regione Toscana sotto il profilo del difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo sui rapporti nascenti dalle convenzioni
mutualistiche deve essere disattesa, in quanto il giudizio a quo
concerne le deliberazioni con le quali i Commissari liquidatori dei
sopressi enti mutualistici hanno recepito l'Accordo Nazionale tipo
per la disciplina dei rapporti convenzionali con i medici generici e
pediatri, e non invece le convenzioni da stipularsi in relazione a
tale accordo, onde la problematica dei rapporti che, con l'adesione
volontaria, i singoli medici costituiscono con la struttura
organizzativa pubblica (enti mutualistici, prima della riforma
sanitaria; od unità sanitarie locali, oggi) è estranea al giudizio
instaurato davanti al TAR Lazio;
che deve egualmente respingersi l'eccezione di irrilevanza
formulata dalla Regione Veneto, non potendosi ritenere che
l'eventuale caducazione della norma impugnata non influisca sulla
definizione del giudizio a quo, e apparendo comunque, sul punto,
l'ordinanza di rimessione sufficientemente motivata;
che, per quanto concerne l'asserita violazione degli artt. 18 e
39 Cost., va in questa sede ribadito quanto già affermato, in
relazione ad analoghe impugnazioni, nelle ordinanze nn. 656 e 780 del
1988;
che, in particolare, va confermato che gli accordi nazionali
per il "personale a rapporto convenzionale" (previsti
transitoriamente dalle disposizioni impugnate, e, oggi disposte a
regime dall'art. 48 della legge istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale) con gli enti pubblici preposti all'erogazione
dell'assistenza sanitaria, non sono in alcun modo riconducibili allo
schema astrattamente previsto dall'art. 39, comma quarto Cost., né
rivestono, in relazione allo loro semplice efficacia procedimentale,
quel valore di fonte normativa direttamente operante cui invece fa
riferimento l'invocato parametro costituzionale;
che, pertanto, del tutto inconferenti appaiono i dubbi di
legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo della legge 29
giugno 1979 n. 349, prospettati con riguardo ai poteri di autonomia
collettiva delle associazioni sindacali registrate ed alla libertà
di associazione sindacale;
che il sistema di remunerazione c.d. per quota capitaria dei
sanitari convenzionati, rimesso all'Accordo nazionale tipo dall'art.
9, comma secondo, n. 6 della legge 29 giugno 1977 n. 349, realizza,
in connessione alla determinazione del rapporto ottimale medico-assistibili e alla fissazione di massimale degli assistiti, il
contemperamento dell'interesse del prestatore d'opera (ad un
corrispettivo economico globalmente commisurato alle prestazioni
immediatamente rese) con l'interesse dei cittadini all'uniformità e
qualità del servizio sanitario, attraverso il quale viene attuato il
loro diritto alla salute;
che il trattamento parzialmente differenziato dei medici
pediatri, ipotizzato dall'art. 9, secondo comma, n. 6 della legge n.
349 del 1977, si giustifica razionalmente in relazione alla obiettiva
diversità della morbilità infantile;
che l'art. 11, secondo comma, prima parte, della legge 29 giugno
1977 n. 349, stabilendo che gli ordini e collegi professionali sono
tenuti a dare esecuzione ai "compiti" che saranno ad essi demandati
dalle convenzioni uniche, lungi dal porre a carico degli ordini
stessi prestazioni di fare decise da altri soggetti, si limita a
prevedere che, attraverso le convenzioni uniche, siano specificati ed
articolati "compiti" degli ordini, già rientranti tra le funzioni
per legge loro attribuite;
che, pertanto, conclusivamente, tutte le questioni prospettate
risultano manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme intregrative per i giudizi davanti al
Corte costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 8, primo comma, 9, comma secondo, n. 6 ed
11, comma secondo, primo periodo, della legge 29 giugno 1977 n. 349
('Norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni
già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione di
convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla
riforma sanitaria') sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 23,
32, 36 e 39 Cost., dal Tribunale Amministrativo del Lazio, con
l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:891 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte