Ordinanza n. 893/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
Regione Friuli- Venezia Giulia del 22 maggio 1975, n. 26 (Norme per
l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la
revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile
1988 dal T.A.R. per il Friuli- Venezia Giulia sul ricorso proposto da
De Polo Fabio contro l'I.A.C.P. della Provincia di Trieste, iscritta
al n. 891 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza dell'11 aprile 1980 ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
regionale del Friuli- Venezia Giulia 22 maggio 1975, n. 26, nella
parte in cui demanda al giudice ordinario anziché al giudice
amministrativo le controversie relative ai ricorsi avverso i
provvedimenti di revoca dell'assegnazione degli alloggi popolari, per
contrasto con l'art. 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1 (Statuto speciale per la regione Fiuli- Venezia Giulia), in quanto
incide nel campo della giurisdizione, che è materia sottratta alla
competenza legislativa regionale, e viola i principi fondamentali
stabiliti dalla legge statale (d.P.R. n. 1035 del 1972); nonché con
l'art. 103 Cost. (principio di salvaguardia della giurisdizione
amministrativa), in forza del quale la tutela degli interessi
legittimi nei confronti della pubblica amministrazione è affidata
agli organi della giustizia amministrativa;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale univoco
della Corte di cassazione, anche in caso di revoca delle assegnazioni
degli alloggi popolari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario,
trattandosi di tutela di diritti soggettivi;
che la norma impugnata attua detto indirizzo, riproducendo, per
esigenza di chiarezza, un principio già contenuto nel d.P.R. n. 1035
del 1972;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 della legge regionale del Friuli- Venezia
Giulia 22 maggio 1975, n. 26 (Norme per l'assegnazione e la revoca,
nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 5 della legge 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della regione Friuli- Venezia Giulia) e 103 Cost., dal
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli- Venezia Giulia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:893 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte