Corte costituzionale

Ordinanza n. 897/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 1150/1942
  • art. 40legge 1150/1942

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e

4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in

relazione all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche

ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150),

promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1986 dal T.A.R. per la

Lombardia sul ricorso proposto dalla S.p.A. Manifattura A. Randi e

figli contro il Comune di Busto Arsizio, iscritta al n. 680 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 57, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione del Comune di Busto Arsizio nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 7 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica),

in relazione all'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968,

n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto

1942, n. 1150), nella parte in cui, limitandosi a stabilire il solo

termine di efficacia dei vincoli urbanistici senza dimensionare il

potere pianificatorio della Pubblica Amministrazione, consentono ad

essa di riprodurre indefinitamente, con gli strumenti urbanistici, i

vincoli apposti ad aree di proprietà privata e decaduti per inutile

decorso del quinquennio di cui al citato art. 2, primo comma, della

legge n. 1187 del 1968, operandosi in tal modo una limitazione

sostanzialmente espropriativa senza la corresponsione di indennizzo;

che è stata dedotta la violazione degli artt. 3 e 42 Cost., per

la disparità di trattamento che si verifica per i proprietari dei

terreni, in quanto, alla cessazione del vincolo, il titolare del bene

gravato si troverà ad utilizzare la capacità edificatoria nei

ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa,

senza alcun ragionevole motivo, mentre il vicino, non colpito da

vincoli, beneficerà della maggiore volumetria assentibile, secondo

le previsioni del piano;

che il Comune di Busto Arsizio e l'Avvocatura Generale dello

Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri,

intervenuti nel giudizio, hanno concluso per l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione sollevata è puramente teorica e non

rileva nel giudizio, in quanto, come lo stesso giudice remittente

afferma, tutti i motivi di merito sono stati rigettati, talché non

sussiste la necessaria pregiudizialità dell'incidente

costituzionale, la quale esige che la relativa questione sia

finalizzata alla decisione della controversia instaurata dinanzi al

giudice remittente;

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 7 e 40 della legge 17 agosto

1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in relazione all'art. 2 della

legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge

urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo

Regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:897 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte