Ordinanza n. 897/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 1150/1942
- art. 40legge 1150/1942
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 2legge 1187/1968
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, nn. 2, 3 e
4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in
relazione all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche
ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150),
promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1986 dal T.A.R. per la
Lombardia sul ricorso proposto dalla S.p.A. Manifattura A. Randi e
figli contro il Comune di Busto Arsizio, iscritta al n. 680 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione del Comune di Busto Arsizio nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 7 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica),
in relazione all'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968,
n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150), nella parte in cui, limitandosi a stabilire il solo
termine di efficacia dei vincoli urbanistici senza dimensionare il
potere pianificatorio della Pubblica Amministrazione, consentono ad
essa di riprodurre indefinitamente, con gli strumenti urbanistici, i
vincoli apposti ad aree di proprietà privata e decaduti per inutile
decorso del quinquennio di cui al citato art. 2, primo comma, della
legge n. 1187 del 1968, operandosi in tal modo una limitazione
sostanzialmente espropriativa senza la corresponsione di indennizzo;
che è stata dedotta la violazione degli artt. 3 e 42 Cost., per
la disparità di trattamento che si verifica per i proprietari dei
terreni, in quanto, alla cessazione del vincolo, il titolare del bene
gravato si troverà ad utilizzare la capacità edificatoria nei
ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa,
senza alcun ragionevole motivo, mentre il vicino, non colpito da
vincoli, beneficerà della maggiore volumetria assentibile, secondo
le previsioni del piano;
che il Comune di Busto Arsizio e l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri,
intervenuti nel giudizio, hanno concluso per l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione sollevata è puramente teorica e non
rileva nel giudizio, in quanto, come lo stesso giudice remittente
afferma, tutti i motivi di merito sono stati rigettati, talché non
sussiste la necessaria pregiudizialità dell'incidente
costituzionale, la quale esige che la relativa questione sia
finalizzata alla decisione della controversia instaurata dinanzi al
giudice remittente;
che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7 e 40 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in relazione all'art. 2 della
legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:897 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte