Ordinanza n. 9/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 522Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
- art. 522legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, quarto
comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 30 maggio 1969 dal tribunale di Viterbo nel
procedimento penale a carico di Appolloni Paolo, iscritta al n. 396 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice
relatore Michele Fragali.
Ritenuto che l'ordinanza del tribunale di Viterbo di cui
all'epigrafe, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, ha
proposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522,
ultima parte, del codice di procedura penale (recte: art. 522 quarto
comma, ultima parte) nella parte in cui non ammette l'appello della
sentenza del giudice di secondo grado che, nelle ipotesi in cui il
primo giudice ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione
penale non poteva essere iniziata o proseguita, ordina la rinnovazione
del dibattimento e decide in merito;
che nel procedimento così proposto non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la sentenza di questa Corte 13 maggio 1965 n. 41,
in occasione della denunzia della prima parte del detto art. 522,
secondo comma, del codice di procedura penale, ha escluso la
supposizione che il giudice a quo avesse ritenuto rilevante, ai fini
della sua pronunzia, il tema dell'inappellabilità della sua sentenza,
che riguardava la fase successiva del processo;
che, a prescindere dal rilevare che nemmeno il tribunale di Viterbo
ha dimostrato la rilevanza, ai fini del suo giudizio, della questione
da esso proposta, è evidente che la norma impugnata può venire in
discussione soltanto ove si proponesse gravame avverso la pronunzia di
merito del giudice di appello;
che la menzionata sentenza di questa Corte avvertiva che il
predetto art. 522, secondo comma, del codice di procedura penale,
assicurava pienamente la difesa innanzi al primo giudice, perché la
parte in quella fase non aveva avuto limiti alla discussione del
merito, e innanzi al secondo giudice, perché a questi sono conferiti
poteri di piena cognizione del merito nei limiti dei motivi del
gravame;
che la stessa sentenza avvisava inoltre che non è la doppia
istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità
di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano
legittimamente precluse;
che la Corte rilevava altresì che la citata norma non toglie alla
parte la predetta possibilità quando affida l'esame del merito al
giudice di appello, tanto più che il principio del doppio grado di
giurisdizione non suole essere inteso nel senso per cui tutte le
questioni di un processo debbano essere decise da due giudici di
diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di
sottoporre tali questioni a due giudici di istanza diversa, anche se il
primo non le abbia tutte decise;
che le predette ragioni sono del tutto applicabili al giudizio
attuale e che il giudice a quo non ha proposto motivi in contrario, né
la Corte ne trova alcuno per riesaminare la sua precedente pronuncia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, quarto
comma, ultima parte, del codice di procedura penale, proposta dal
tribunale di Viterbo, per la parte in cui dichiara inappellabile la
sentenza ivi menzionata, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte